Cassazione Civile, Ordinanza n. 00517/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario fondo dominante)
La controversia
La controversia origina da un giudizio promosso dalla società proprietaria di un fondo sito in Montalto Uffugo per far accertare una servitù di passaggio pedonale e carrabile, nonché di acquedotto, scarico e telefonia, necessaria al raggiungimento della strada statale e all'utilità di due palazzi da costruire, con imposizione del peso sul fondo di proprietà dell'altra parte, individuato come particella 109. Il tribunale ha accolto la domanda; la corte d'appello ha respinto l'appello del proprietario del fondo servente. In cassazione, il ricorrente ha proposto quattro motivi, ma il contenuto sostanziale delle censure non viene esaminato perché la Corte rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: il ricorrente aveva affermato che la sentenza impugnata gli era stata notificata il 12 dicembre 2022, ma non aveva depositato tempestivamente la copia della relata di notificazione, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; la produzione tardiva del messaggio PEC/EML è stata ritenuta insufficiente e non sanante. La parte resistente ha resistito con controricorso e ha depositato memorie.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso e dichiara il ricorso improcedibile per mancato deposito, nel termine di legge, della copia della sentenza impugnata munita di relata di notificazione (o dei documenti equivalenti in caso di notifica via PEC). La Corte richiama il principio per cui, quando il ricorrente dichiara l'avvenuta notificazione della sentenza, assume su di sé l'onere di depositarne la prova nei modi e nei termini dell'art. 369 c.p.c.; la successiva produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. non sana l'omissione. La Corte rileva inoltre che la mancata contestazione della controparte è irrilevante, che la copia non era comunque disponibile nel fascicolo d'ufficio e che non operava la possibilità di verificare la tempestività solo sulla base della data di pubblicazione, poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta oltre il termine breve. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. al pagamento di una somma in favore della controparte e di una ulteriore somma alla Cassa delle ammende; è altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il ricorrente che deduca la notificazione della sentenza impugnata deve depositarne tempestivamente la copia munita di relata di notifica; l'omissione comporta improcedibilità del ricorso
non consente di sanare, con produzione tardiva, la mancata tempestiva produzione della relata di notificazione
quando la decisione finale è conforme alla proposta del consigliere, si applicano le conseguenze sanzionatorie richiamate dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
la conformità tra proposta e decisione finale consente la condanna per responsabilità aggravata e il pagamento di una somma alla controparte e di una ulteriore somma alla Cassa delle ammende
la verifica della tempestività può avvenire sulla base della sola data di pubblicazione della sentenza solo se il ricorso è notificato entro il termine breve
richiamato per la trasmissione della sentenza di cassazione al giudice competente ai fini della valutazione sulla revoca del patrocinio a spese dello Stato
art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002
il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato valuta i presupposti per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei casi diversi dalla cassazione con rinvio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Se il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume un onere processuale di autoresponsabilità: deve depositare nel termine di legge la copia della sentenza con la relata di notifica, ovvero i documenti equivalenti nei casi di notifica via PEC.
- La mancata tempestiva produzione della prova della notificazione della sentenza impugnata determina improcedibilità del ricorso e non può essere sanata da una successiva produzione documentale ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
- L'improcedibilità è rilevabile d'ufficio e non viene meno per effetto della mancata contestazione della controparte, perché tutela il corretto avvio della sequenza processuale.
- La possibilità di ritenere procedibile il ricorso sulla base della sola data di pubblicazione della sentenza opera solo se il ricorso sia stato notificato entro il termine breve; se la prima notificazione del ricorso è successiva, tale verifica non basta.
- La verifica di procedibilità precede logicamente e giuridicamente l'esame dell'ammissibilità o del merito dei motivi di ricorso.
- Nel giudizio di cassazione definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in presenza dei relativi presupposti legali.
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