Cassazione Penale, Sentenza n. 4598/2022 del 09/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne pronunciate in rito abbreviato: contestano l'accertamento di responsabilità per reati di associazione a delinquere finalizzata a estorsioni e usura aggravata (art. 416, art. 644 c.p. e artt. connessi), nonché irregolarità procedurali e di prova. Principali censure: nullità degli atti di integrazione probatoria disposti dal GUP (richiamando artt. 125 e 441 c.p.p.), inutilizzabilità delle sommarie informazioni acquisite in fase cautelare, travisamento delle intercettazioni e videoriprese, insufficiente prova del carattere continuativo e professionale dell'attività di finanziamento ai fini dell'applicazione del d.lgs. 385/1993, assenza degli elementi costitutivi dell'associazione (numero minimo e adesione di Pizzolla), e vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto legittima l'integrazione probatoria disposta dal GUP ai sensi dell'art. 441, comma 5 c.p.p. nel rito abbreviato, poiché si trattava di colmare una lacuna istruttoria non di assumere un atto ontologicamente irripetibile; ha confermato la valutazione collegiale e motivata delle prove (dichiarazioni delle persone offese, intercettazioni, manoscritto di contabilità, videoriprese) e l'esistenza degli elementi del reato associativo e degli episodi di usura e tentata estorsione nei confronti dei singoli imputati. La Corte ha inoltre evidenziato la cosiddetta "doppia conforme" (allineamento delle motivazioni di primo e secondo grado) rendendo improponibile un riesame in Cassazione delle questioni di merito. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende di euro 3.000 in base all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 441, comma 5 cod. proc. pen.
Nel rito abbreviato il giudice può disporre integrazione probatoria anche sulla ricostruzione del fatto se gli elementi richiesti sono necessari per la decisione; l'ordine è consentito purché non esplori itinerari probatori estranei allo stato degli atti
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato dai difensori in relazione alla presunta inutilizzabilità di atti acquisiti in fase cautelare; la Corte ha ritenuto che l'inutilizzabilità fosse riferita all'atto formale e non impedisse l'assunzione testimonial-dibattimentale delle dichiarazioni
Norma sull'usura; la Corte ha ritenuto provati, per episodi specifici, il carattere usurario dei prestiti sulla base di dichiarazioni, intercettazioni e contabilità
Norma sull'associazione a delinquere; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi di sodalizio, compresi ruoli distinti, base logistica e programmazione comune
Richiamato per la qualificazione dell'attività di finanziamento come professionalmente diretta a una platea indeterminata; la Corte ha ritenuto dimostrata l'attività continuativa e organizzata attraverso manoscritti, contabilità e procacciamento di clienti
Norma processuale evocata nelle censure difensive attinenti alla richiesta di assunzione di prova testimoniale; non ha condotto al favore della difesa
Richiamati nei motivi relativi a responsabilità e circostanze; le contestazioni sul bilanciamento delle circostanze e sulla determinazione della pena sono state ritenute generiche e di merito
Prevede la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata con fissazione equitativa di euro 3.000
Massime di principio
- Nel rito abbreviato il giudice può disporre integrazione probatoria ai sensi dell'art. 441, comma 5 c.p.p. quando lo stato degli atti è insufficiente per decidere; ciò non è un limite esclusivo alla ricostruzione dei fatti purché non si aprano nuovi itinerari probatori non prevedibili dallo stato degli atti
- La Corte di Cassazione non è un giudice di merito: censure sulla valutazione della attendibilità delle prove testimoniali, delle intercettazioni o del valore probatorio delle videoriprese rilevano sostanzialmente come questioni di merito e sono in genere inammissibili se non dimostrata una macroscopica contraddittorietà o illogicità delle motivazioni
- Quando le motivazioni di primo e secondo grado sono conformi (cd. doppia conforme) è più difficile ottenere la cassazione per travisamento probatorio, salvo che emerga una palese, manifesta divergenza dalle risultanze probatorie
- La presunta inutilizzabilità di atti formali acquisiti in fase cautelare non esclude automaticamente la possibilità di ricostituire le medesime dichiarazioni in dibattimento; ciò può giustificare l'escussione testimoniale in contraddittorio
- Le impugnazioni generiche o che si limitano a rinnovare critiche di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza di cassazione sono normalmente dichiarate inammissibili
- La declaratoria di inammissibilità può comportare l'obbligo di rifondere le spese processuali e il pagamento alla Cassa delle Ammende, in base all'art. 616 c.p.p.
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