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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10747/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva confermato la declaratoria di improcedibilità per estinzione per prescrizione dei reati edilizi a loro contestati e aveva revocato parzialmente l'ordine di demolizione; deducevano che, avendo Borruso Giampiero ottenuto l'assoluzione per insussistenza del fatto per il reato di falso, dalla stessa istruttoria sarebbe dovuta discendere l'innocenza anche rispetto agli illeciti edilizi (richiesta di applicazione dell'art. 129 c.p.p. per assoluzione quando l'innocenza emerga ictu oculi), che le domande di condono presentate e le dichiarazioni tecniche (consulente Fratini) dimostravano che le opere fossero ultimate e dunque condonabili, e che Gianluca e Danilo erano estranei perché semplici intestatari del terreno (nessuna responsabilità personale per le opere). Hanno inoltre contestato la motivazione dei giudici di merito invocando vizio motivazionale e violazione degli artt. 129, 530 e 531 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato il principio secondo cui l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. (assoluzione perche' dalle carte emerge in modo non contestabile l'inesistenza del fatto o l'insussistenza della sua rilevanza penale) può essere pronunciata solo quando l'evidenza della innocenza emerga dagli atti in maniera ictu oculi, senza necessità di accertamenti. Nel caso di specie le risultanze non consentivano di ritenere l'opera ultimata (il cosiddetto telo in PVC non costituisce copertura idonea a far ritenere ultimato un manufatto ai fini del condono: la nozione di ultimazione corrisponde al rustico completo di copertura) e quindi non sussisteva la prova manifesta dell'innocenza. Quanto ai figli, la loro mera titolarità formale del terreno non dimostrava l'estraneità: la difesa non ha fornito elementi che escludessero la responsabilità del proprietario/committente o che chiarissero la disponibilità di fatto, la titolarità delle domande di condono o l'attività di vigilanza. Di conseguenza i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende (liquidata in dispositivo, indicata come euro 3.000).

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    L'assoluzione perche' dalle carte emerge in modo non contestabile l'inesistenza del fatto o l'insussistenza della rilevanza penale (assoluzione perche' l'innocenza è evidente) può essere pronunciata solo quando la prova dell'innocenza emerga dagli atti ictu oculi; non è applicabile quando siano necessari accertamenti o approfondimenti.

  • artt. 530 e 531 cod. proc. pen.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione ai criteri di giudizio e motivazione dell'assoluzione; la Corte ha richiamato che tali norme non autorizzano un'assoluzione senza che l'innocenza emerga in modo manifesto dagli atti.

  • art. 32 D.L. 30.9.2003 n. 269 (terzo condono)

    Il termine e le condizioni per valutare la ultimazione dei manufatti ai fini della sanatoria; la Corte richiama che 'ultimazione' si identifica con il manufatto in rustico completo di copertura, non con una copertura precaria (telo in plastica).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delle somme a favore della Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Principio interpretato e richiamato: l'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. richiede che l'innocenza emerga dagli atti in modo assolutamente non contestabile (percezione 'ictu oculi') e sia incompatibile con la necessità di accertamenti.

Massime di principio

  • L'assoluzione perche' l'innocenza emerge dagli atti (art. 129 c.p.p.) è eccezionale: va concessa solo quando la non colpevolezza dell'imputato risulta in modo manifesto e incontestabile dagli atti, senza bisogno di indagini o approfondimenti.
  • La nozione di 'ultimazione' ai fini dei condoni edilizi corrisponde al manufatto in rustico completo di copertura; coperture provvisorie o teli in plastica non sono generalmente idonei a far ritenere l'opera ultimata.
  • La presenza di domande di condono pendenti non equivale automaticamente ad accoglimento o a sanatoria: il semplice deposito di istanze non prova la legittimità dell'opera né esclude la rilevanza penale senza ulteriori elementi.
  • La mera titolarità formale del terreno non esclude la responsabilità penale del proprietario: la difesa deve fornire elementi concreti (chi ha diretto i lavori, disponibilità di fatto, presentazione effettiva delle domande, attività di vigilanza) per escludere il coinvolgimento.
  • In Cassazione non è possibile chiedere la riapertura del merito dei fatti quando la questione invocata implica nuovi accertamenti; il ricorso deve evidenziare vizi di diritto o l'esistenza di prova manifesta documentale.

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