Cassazione Civile, Ordinanza n. 02591/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un’ordinanza-ingiunzione emessa dall’autorità ispettiva del lavoro nei confronti di una società e del suo amministratore unico, quali obbligati in solido ex art. 6 L. n. 689/1981, per un importo complessivo di euro 67.710, in relazione all’assunzione di tre lavoratrici dipendenti senza l’adempimento delle formalità previste dalla legislazione vigente. L’opposizione proposta contro l’ordinanza era stata respinta dal Tribunale; la Corte d’appello aveva poi dichiarato improcedibile l’impugnazione per mancata regolare produzione della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU, 415, 421 e 291 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando eccessivo formalismo della Corte territoriale per non avere concesso un termine per rinnovare/depositare una notifica valida ed efficace del ricorso in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che nel rito del lavoro, quando il convenuto non si costituisce e il giudice non può verificare la regolarità dell’instaurazione del contraddittorio per mancata produzione del ricorso notificato, l’attore che non abbia allegato e comprovato un legittimo impedimento a tale adempimento prima o durante l’udienza non ha diritto a un rinvio per provvedervi. La mancata produzione della documentazione della notifica e la mancata notificazione integrano, ai fini processuali, un difetto ugualmente preclusivo dell’ulteriore corso del giudizio. Pertanto è legittima la definizione del processo con pronuncia di mero rito, come fatto dalla Corte d’appello. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’Amministrazione. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato per qualificare la responsabilità solidale della società e dell’amministratore rispetto alla sanzione amministrativa irrogata
art. 111 Cost.
invocato dai ricorrenti a sostegno della censura di eccessivo formalismo processuale
art. 6 CEDU
invocato dai ricorrenti a sostegno della censura di eccessivo formalismo processuale
richiamato dai ricorrenti come norma del rito del lavoro relativa alla vocatio in ius e alla trattazione
richiamato dai ricorrenti per sostenere la possibilità di integrazioni istruttorie o provvedimenti officiosi del giudice
richiamato dai ricorrenti per sostenere la concessione di un termine per rinnovare la notificazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di legittimità per violazione di legge
richiamato dalla Corte per escludere il diritto a rinvii di mero rito nel processo del lavoro
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la produzione del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione dell’udienza e della relazione di notificazione al convenuto è un adempimento necessario per consentire al giudice il controllo della regolare instaurazione del contraddittorio.
- Se il convenuto non si costituisce e il ricorrente non produce la documentazione della notifica, il giudice può definire il processo con una pronuncia di mero rito, perché l’assenza di prova dell’avvenuta notificazione è processualmente equivalente, ai fini preclusivi, alla mancata notificazione.
- La parte che non abbia assolto l’onere di produzione prima o nel corso dell’udienza non ha un diritto automatico a ottenere rinvii per sanare la mancanza, salvo che alleghi e dimostri un legittimo impedimento all’adempimento.
- Nel processo del lavoro, il principio di concentrazione e il divieto di udienze di mero rinvio impediscono che il calendario del processo sia rimesso all’iniziativa della parte inadempiente.
- In sede di legittimità, è infondata la censura di eccessivo formalismo quando la declaratoria di improcedibilità o di rito sia conseguenza della mancata verificabilità della regolare instaurazione del contraddittorio per omissione dell’onere documentale di parte.
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