Cassazione Civile, Ordinanza n. 14817/2026 del 18/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dall’occupazione e dalla successiva realizzazione di una palestra su un fondo privato da parte del Comune. In primo grado gli originari proprietari avevano chiesto, in una causa, il pagamento dell’indennità di esproprio e dell’indennità di occupazione indicate in una delibera comunale; in un’altra causa avevano chiesto il risarcimento dei danni per l’illecita occupazione e trasformazione del bene. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda economica, ritenendo che vi fosse stata una cessione volontaria del bene e che quindi non fosse dovuta l’indennità di occupazione; la Corte d’appello aveva invece escluso la cessione volontaria, riconosciuto l’illegittimità dell’occupazione e liquidato il danno. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) deduzione della tempestività dell’appello incidentale comunale, ritenuto erroneamente inammissibile dalla Corte territoriale; (2) violazione dell’art. 12 L. n. 865/1971, sostenendo che vi sarebbe stata una cessione volontaria formalizzata per iscritto; (3)-(4) omesso esame e violazione delle norme processuali, lamentando l’incompatibilità tra la domanda di adempimento dell’indennità e quella risarcitoria e l’accettazione di pagamenti come rinuncia implicita; (5) mutatio libelli per novità delle domande risarcitorie; (6) duplicazione risarcitoria e giudicato derivante da un precedente giudizio esecutivo; (7) violazione dell’art. 2909 c.c. per mancato rilievo di un giudicato esterno. I resistenti hanno chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso e la condanna ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del Comune, ritenendo tempestivo l’appello incidentale perché la comparsa di risposta era stata depositata entro il termine previsto, e ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese. Ha dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi: il secondo per difetto di chiarezza e autosufficienza; il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo perché tendevano a ottenere una rivalutazione di merito, introducevano questioni non correttamente veicolate come omesso esame di fatti storici decisivi, oppure si fondavano su giudicati esterni non adeguatamente trascritti e specificati. È stata inoltre esclusa la condanna del Comune per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
Il termine per proporre appello incidentale va verificato in relazione alla costituzione dell’appellato; nel caso concreto la comparsa era stata depositata tempestivamente.
Richiamato per il termine di costituzione in appello; la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la tempestività del deposito.
art. 12 L. 22 ottobre 1971 n. 865
L’atto di cessione volontaria del bene espropriando è un atto formale e distinto dagli atti amministrativi del procedimento; non può essere desunto da delibere o decreti diversi dall’accordo traslativo.
È stato richiamato dai motivi di ricorso per violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto inammissibili varie censure perché in realtà miravano a una diversa ricostruzione del fatto o a una rivalutazione di merito.
La Corte ha ricondotto il primo motivo alla nullità processuale, consentendo l’accesso diretto agli atti per verificare la tempestività dell’appello incidentale.
L’omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo, non per contestare la compatibilità o l’alternatività di domande giudiziali.
Le doglianze sul rapporto tra le domande nei due giudizi sono state ritenute inammissibili perché dirette a ottenere una valutazione di merito non censurabile nei termini proposti.
Invocati per il divieto di mutatio libelli, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile perché le domande appartenevano a giudizi distinti e non costituivano emendatio della medesima domanda.
Richiamati per denunciare una duplicazione risarcitoria; la Corte non ha esaminato nel merito la deduzione, ritenendola non correttamente proposta.
Il giudicato esterno è rilevabile solo se il relativo contenuto e il perimetro risultano adeguatamente specificati e trascritti; altrimenti la censura è inammissibile.
Nel regime ratione temporis antecedente al processo civile telematico, il controricorso non doveva necessariamente contenere la procura in calce o a margine, essendo sufficiente il deposito del mandato nel fascicolo.
Chi invoca un giudicato esterno deve indicare e trascrivere in modo adeguato gli atti su cui fonda la censura, altrimenti la doglianza è inammissibile.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta perché non sussistevano i presupposti nella fase di legittimità.
Massime di principio
- L’atto di cessione volontaria del bene espropriando è un negozio formale e autonomo: non può essere presunto sulla sola base di delibere, decreti o altri atti del procedimento espropriativo.
- La verifica della tempestività dell’appello incidentale richiede di guardare alla data effettiva di deposito della comparsa di risposta rispetto al termine di costituzione, tenendo conto degli eventuali errori nell’avviso di cui all’art. 163 c.p.c.
- Il motivo di ricorso per omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se investe un fatto storico decisivo e discusso; non può essere usato per ottenere una rivalutazione della compatibilità tra domande o della loro convenienza processuale.
- Le censure che invocano un giudicato esterno sono inammissibili se non indicano con precisione il contenuto del giudicato e gli atti processuali rilevanti, così da consentire alla Corte di verificarne il perimetro.
- Il divieto di mutatio libelli e i profili di incompatibilità tra domande appartengono, di regola, al giudizio di merito e non possono essere trasformati in una generica censura di legittimità senza specificare il concreto pregiudizio processuale.
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