Cassazione Civile, Ordinanza n. 28165/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2012, emesso a seguito di PVC, con cui l'Ufficio aveva disconosciuto la detrazione IVA relativa a fatture di acquisto riferite a operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo l'Amministrazione, il fornitore indicato in fattura era un soggetto interposto (missing trader) privo di effettiva organizzazione, e la contribuente avrebbe dovuto sapere, o comunque avrebbe dovuto accertare con ordinaria diligenza, di partecipare a una frode IVA. La CTP aveva accolto il ricorso della società, valorizzando il rapporto di fiducia con il rappresentante commerciale e la marginalità dei rapporti commerciali; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo non provata la consapevolezza della frode e considerando normali prassi commerciali la riduzione di prezzo e i termini di pagamento. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme IVA e dei criteri sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere insussistente la conoscenza/conoscibilità della frode e nel non valorizzare gli indici sintomatici della fittizietà del fornitore; 2) violazione delle regole di valutazione della prova, per avere la CTR attribuito rilievo a congetture e massime di comune esperienza; 3) motivazione apparente, per non avere spiegato l'irrilevanza della sede legale dell'emittente in zona centrale di Roma.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la censura dell'Ufficio sulla ripartizione dell'onere probatorio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e sulla necessità di verificare se la contribuente avesse adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, affinché rivaluti la diligenza della società contribuente alla luce degli indici di frode dedotti dall'Ufficio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La detrazione IVA non può essere riconosciuta se l'operazione è soggettivamente inesistente e il cessionario era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo con ordinaria diligenza, della fittizietà del fornitore.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel quadro delle disposizioni IVA rilevanti per la detrazione e la fatturazione nelle operazioni contestate.
art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato tra le norme IVA applicabili alla controversia.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato quale base normativa dell'accertamento IVA.
In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare gli elementi indiziari della conoscenza o conoscibilità della frode; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria della massima diligenza adottata.
Le presunzioni possono fondare la dimostrazione della consapevolezza o conoscibilità della frode, purché gravi, precise e concordanti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro di censura per violazione di legge sui principi di detrazione IVA e onere probatorio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per le censure di violazione delle regole di valutazione della prova e di motivazione apparente.
Censurata la mancata valutazione prudente delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito.
Richiamato per contestare l'utilizzo di mere congetture o massime di esperienza in luogo di un corretto apprezzamento delle prove.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato per dedurre l'apparenza della motivazione della sentenza di merito.
Richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54
Richiamato per i requisiti della sentenza tributaria e della motivazione nel processo tributario.
Massime di principio
- In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione IVA non spetta al cessionario che sia consapevole della fittizietà del fornitore, né a chi avrebbe dovuto accorgersene usando l'ordinaria diligenza richiesta a un operatore professionale.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni, elementi idonei a far ritenere che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile e di aver assunto le opportune informazioni sulla controparte.
- La valutazione della diligenza del cessionario non può arrestarsi a singoli elementi isolati o a mere formule di prassi commerciale, ma deve considerare complessivamente sia la struttura organizzativa del fornitore sia le concrete modalità di instaurazione e gestione del rapporto commerciale.
- La mera apparenza di normalità di alcuni indici negoziali, come prezzo o termini di pagamento, non è di per sé sufficiente a escludere la conoscibilità della frode se permangono elementi sintomatici della fittizietà del contraente.
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