Cassazione Civile, Ordinanza n. 03873/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione prende atto della rinuncia al ricorso e della definizione agevolata richiesta, e dichiara estinto il giudizio di cassazione. Non pronuncia sulle spese, poiché l'INPS non ha svolto attività difensiva. Precisa inoltre che, trattandosi di estinzione del giudizio, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per il recupero di contribuzione ritenuta evasa e per il recupero di agevolazioni indebitamente percepite, con riferimento a lavoratori dipendenti dell'impresa agricola, qualificati come operai agricoli a tempo determinato, per i quali sarebbero stati versati contributi in misura inferiore al dovuto. In primo grado l'opposizione del contribuente era stata accolta; la Corte d'appello, in riforma, rigettava l'opposizione. Contro tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione con un motivo. Prima della decisione, tuttavia, il ricorrente depositava rinuncia al ricorso in vista dell'udienza, a seguito di richiesta di definizione agevolata ex l. n. 197/2022 con accoglimento da parte del concessionario della riscossione.
Norme richiamate
Richiamata come base della rinuncia al ricorso e della chiusura della lite tramite definizione agevolata accolta dal concessionario della riscossione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
raddoppio del contributo unificato
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di pronuncia di estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenga prima della decisione e si inserisca in una definizione agevolata della pretesa, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione, il giudice non deve provvedere sulle spese se la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
- La pronuncia di estinzione del giudizio esclude il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
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