Sentenza n. 1892/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1641/2024 pubblicata il 26/06/2024 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all’esito del giudizio recante R.G. 2290/2023, non impugnata e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva riconosciuto alla ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente, per sei annualità e per l’importo complessivo di euro 3.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1641/2024, non impugnata e divenuta definitiva. La pronuncia aveva condannato il Ministero a erogare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per sei annualità già maturate, mediante l’accredito dell’importo nominale complessivo di euro 3.000,00. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse adempiuto. La ricorrente ha quindi dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e ha chiesto, oltre all’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, abbia immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, obbligata a far conseguire concretamente alla parte l’utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato la definitività della sentenza, la notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine di 120 giorni e l’assenza di prova dell’adempimento ministeriale, rilevando anche che il Ministero si era costituito soltanto formalmente. Ha ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica e di accreditare su di essa l’importo nominale complessivo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore della DGOSV, con facoltà di delega, prevedendo che il commissario si insedi su istanza della ricorrente e assicuri l’esecuzione nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle pubbliche amministrazioni consente di azionare l’inottemperanza, ove l’Amministrazione non abbia adempiuto.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando impone a una pubblica amministrazione di attribuire un’utilità patrimoniale o un bene della vita, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione e può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio eventualmente previsto dalla legge e l’assenza di adempimento dell’Amministrazione per ordinare l’esecuzione del comando giudiziale.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza della parte vittoriosa, qualora l’Amministrazione non esegua il giudicato entro il termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e può decorrere dalla comunicazione della sentenza fino all’adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all’insediamento del commissario ad acta.
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