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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27050/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per maggiori utili relativi a un annualità d'imposta; non essendo stato impugnato, l'atto era divenuto definitivo. Conseguentemente era stato notificato alla socia unica un avviso di accertamento sul reddito di partecipazione presuntivamente conseguito. La contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso, ma in appello la CTR aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente relativa alla domanda di definizione agevolata della controversia e al pagamento della prima rata. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 10 e 12, del D.L. n. 119 del 2018, sostenendo che la CTR non poteva dichiarare cessata la materia del contendere perché, alla data della decisione, la procedura di condono non era ancora perfezionata e il termine per l'esame dell'istanza da parte dell'Ufficio non era ancora spirato; al più, se richiesto, il giudizio poteva essere sospeso. L'Agenzia evidenziava inoltre che il diniego della definizione era stato poi adottato il 14.7.2020, dunque tempestivamente. La contribuente resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in base all'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, la semplice presentazione della domanda di definizione agevolata, con deposito della copia e del pagamento della prima rata, non comporta di per sé la cessazione della materia del contendere, ma consente, eventualmente e nei casi previsti, la sospensione del processo fino al termine stabilito dalla legge. Poiché alla data della pronuncia della CTR non era ancora decorso il termine concesso all'Amministrazione per l'esame della domanda e il condono non risultava perfezionato, la CTR aveva errato nel dichiarare cessata la materia del contendere. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro formale del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 6, commi 10 e 12, D.L. n. 119 del 2018

    "Le controversie definibili non sono sospese..."; "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020..."

    la Corte ha interpretato la disciplina nel senso che la pendenza della domanda di definizione agevolata non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere; fino alla scadenza del termine previsto per la decisione dell'Ufficio il processo può restare sospeso, mentre il diniego della definizione è impugnabile nei modi e termini previsti dalla legge.

  • L. n. 136 del 2018

    richiamata quale legge di conversione del D.L. n. 119 del 2018.

Massime di principio

  • La presentazione di una domanda di definizione agevolata di una controversia tributaria, corredata dal deposito della copia dell'istanza e del pagamento della prima rata, non basta da sola a far dichiarare cessata la materia del contendere se la procedura non è ancora perfezionata.
  • Quando la legge prevede un termine entro il quale l'Amministrazione deve esaminare l'istanza di condono o definizione, il giudice non può anticipare gli effetti estintivi della lite prima della scadenza di quel termine.
  • La mancata formulazione di osservazioni da parte dell'Ufficio non sana l'errore del giudice che abbia dichiarato cessata la materia del contendere in assenza dei presupposti legali.
  • In presenza di una domanda di definizione agevolata ancora pendente, il rimedio fisiologico è la sospensione del processo nei casi previsti dalla disciplina speciale, non la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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