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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07030/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, pronunciata dal Tribunale su istanza di una società creditrice. Il liquidatore e ultimo legale rappresentante della società fallita ha proposto reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento e, dopo il rigetto del reclamo in appello, ha ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che mancasse in atti il deposito della notifica che, a suo dire, spettava al creditore istante ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall., dopo l'insuccesso della notifica effettuata dalla cancelleria. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della stessa norma, sostenendo che, non essendo andata a buon fine la notifica del cancelliere, il creditore avrebbe dovuto provvedere a nuova notifica tramite ufficiale giudiziario presso la sede sociale e, in caso di irreperibilità, al deposito presso la casa comunale, senza che vi fosse prova di tali adempimenti. Con il terzo motivo ha lamentato falsa applicazione dell'art. 18 l. fall., censurando l'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'eventuale compressione del diritto di difesa in primo grado sarebbe stata comunque sanata dalla possibilità di far valere difese e prove nel reclamo, nonostante la natura devolutiva e non officiosa di tale impugnazione. Con il quarto motivo ha infine sostenuto che la contestazione dell'insolvenza fosse avvenuta oltre un anno dalla cancellazione della società dal Registro delle imprese, quando la società non sarebbe più stata fallibile, con violazione dell'art. 10 l. fall.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non cogliessero il contenuto effettivo della decisione impugnata, poiché la Corte d'appello aveva dato atto che il tribunale aveva già accertato sia l'irreperibilità di persone idonee a ricevere l'atto presso la sede sociale sia il deposito presso la casa comunale, sicché non vi era alcun omesso esame né assenza di attività notificatoria. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non confrontato con la reale ratio decidendi: la Corte territoriale si era limitata a richiamare la giurisprudenza costituzionale e il correttivo del reclamo rispetto a una notifica ritualmente effettuata, non a negare in astratto il diritto di difesa. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della censura, trattandosi di questione di fatto non affrontata nella sentenza impugnata e di cui il ricorrente non aveva chiarito la tempestiva devoluzione in appello. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e, ravvisando gravi motivi, ha posto le spese anche a carico personale del legale rappresentante ex art. 94 c.p.c., in solido con la società.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 3, l. fall.

    disciplina le modalità di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare; se la notifica a cura della cancelleria non va a buon fine e la sede sociale risulta priva di persone idonee a ricevere l'atto, rilevano gli adempimenti previsti dalla norma, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tali attività fossero già state accertate dal tribunale.

  • art. 18 l. fall.

    il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ha natura devolutiva e consente al fallito di far valere in tale sede fatti e prove difensive, costituendo un correttivo al procedimento prefallimentare.

  • art. 10 l. fall.

    viene invocato per sostenere l'asserita non fallibilità della società dopo il decorso di un anno dalla cancellazione dal Registro delle imprese; la Corte non esamina il merito della questione perché la censura è nuova e quindi inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, preciso e decisivo, non questioni o argomentazioni; non è utilizzabile per censurare la mancata valutazione di doglianze processuali che non corrispondono a un fatto storico omesso.

  • art. 94 cod. proc. civ.

    consente, in presenza di gravi motivi, di porre le spese processuali a carico personale del legale rappresentante che abbia promosso o coltivato l'azione con mancanza di normale prudenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    viene richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve investire un fatto storico decisivo e controverso; non è configurabile quando il ricorrente si limita a riproporre censure o questioni processuali che non corrispondono a un fatto omesso dalla sentenza impugnata.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda su una ricostruzione del decisum diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
  • In tema di fallimento, la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto ex art. 15, comma 3, l. fall. va valutata alla luce degli accertamenti già compiuti dal giudice di merito; il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova contestazione del fatto già ritenuto accertato senza specifica critica della motivazione.
  • Le questioni nuove, specie se implicano accertamenti in fatto non affrontati nella sentenza impugnata, sono inammissibili in cassazione se il ricorrente non dimostra e allega che esse siano state tempestivamente devolute al giudice di merito.
  • Il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento opera come correttivo rispetto al procedimento prefallimentare e consente di introdurre fatti e prove difensive, ma tale rilievo non vale a elidere la necessità che le censure in cassazione si misurino con la concreta motivazione della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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