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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22696/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (medici)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto il risarcimento del danno derivante dal fatto che, dopo aver conseguito la laurea in medicina e aver frequentato una scuola di specializzazione, non avevano ricevuto alcuna remunerazione durante il corso. Sostenevano che le direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponessero agli Stati membri di garantire una adeguata retribuzione agli specializzandi, e che l’Italia avesse dato attuazione a tali obblighi solo tardivamente e in modo parziale. In primo grado la domanda era stata accolta con liquidazione del danno; in appello principale le amministrazioni avevano sostenuto che nulla fosse dovuto ai tre medici perché iscritti prima del 1983, cioè prima del momento in cui l’obbligo statale di remunerazione era divenuto operante. I ricorrenti per cassazione hanno censurato la sentenza d’appello per avere escluso integralmente il diritto al risarcimento sulla base della sola data di iscrizione al corso, deducendo che almeno per la parte di frequenza successiva al 1° gennaio 1983 il risarcimento spettasse comunque; hanno inoltre contestato la liquidazione del danno, nonché la mancata attribuzione di rivalutazione e interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito senza rinvio. Ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti in cui censurava l’esclusione totale del diritto: per i corsi iniziati prima del 1983 il risarcimento spetta comunque per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della specializzazione. Ha respinto o dichiarato inammissibili gli altri motivi dei ricorrenti, ritenendo che la sentenza d’appello non contenesse alcuna statuizione su quantum, interessi o rivalutazione riferibile agli odierni ricorrenti. Accogliendo l’appello principale delle amministrazioni solo nei limiti indicati in motivazione, la Corte ha condannato la Presidenza del Consiglio al pagamento di euro 20.141,82 a favore di Elvina Menci, euro 13.427,88 a favore di Angela Perata ed euro 20.141,82 a favore di Carlo Zompicchiatti, oltre interessi legali dalla notifica dell’atto di citazione del 18.6.2009. Ha rigettato l’appello incidentale sulla rivalutazione e ha disposto la regolazione delle spese di primo grado a carico della Presidenza del Consiglio, compensando quelle di appello e di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il medico specializzando iscritto a un corso iniziato prima del 1983 può ottenere il risarcimento da tardiva attuazione delle direttive comunitarie anche per il periodo successivo al 1° gennaio 1983, fino al termine della specializzazione, poiché da quella data gli effetti futuri della direttiva 82/76 diventano esigibili.
  • La mera data di iscrizione anteriore al 1983 non esclude integralmente il diritto al risarcimento: occorre distinguere tra il momento di inizio del corso e il periodo di formazione successivo alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva.
  • Quando la domanda risarcitoria viene rigettata in appello, il giudice non è tenuto né può pronunciarsi sul quantum debeatur, sugli interessi o sulla rivalutazione riferiti agli appellanti vittoriosi in primo grado; eventuali censure in tal senso sono inammissibili se la statuizione impugnata non le contiene.
  • Per gli specializzandi medici destinatari della disciplina della l. n. 370/1999, il danno patrimoniale è quantificato in modo forfetario secondo i criteri già consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, senza rivalutazione monetaria salvo prova del maggior danno da ritardo.
  • Sulle somme liquidate a titolo risarcitorio sono dovuti gli interessi moratori dalla costituzione in mora; se la mora anteriore non è allegata e provata, gli interessi decorrono dalla notificazione dell’atto di citazione.
  • In sede di regolazione delle spese, quando il giudizio viene deciso nel merito in cassazione, occorre guardare all’esito complessivo della lite; la determinazione del valore della causa ai fini delle spese segue il decisum e non il petitum, e non si applica il cumulo del valore tra domande proposte da più parti contro lo stesso convenuto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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