Cassazione Civile, Ordinanza n. 22696/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto il risarcimento del danno derivante dal fatto che, dopo aver conseguito la laurea in medicina e aver frequentato una scuola di specializzazione, non avevano ricevuto alcuna remunerazione durante il corso. Sostenevano che le direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponessero agli Stati membri di garantire una adeguata retribuzione agli specializzandi, e che l’Italia avesse dato attuazione a tali obblighi solo tardivamente e in modo parziale. In primo grado la domanda era stata accolta con liquidazione del danno; in appello principale le amministrazioni avevano sostenuto che nulla fosse dovuto ai tre medici perché iscritti prima del 1983, cioè prima del momento in cui l’obbligo statale di remunerazione era divenuto operante. I ricorrenti per cassazione hanno censurato la sentenza d’appello per avere escluso integralmente il diritto al risarcimento sulla base della sola data di iscrizione al corso, deducendo che almeno per la parte di frequenza successiva al 1° gennaio 1983 il risarcimento spettasse comunque; hanno inoltre contestato la liquidazione del danno, nonché la mancata attribuzione di rivalutazione e interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito senza rinvio. Ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti in cui censurava l’esclusione totale del diritto: per i corsi iniziati prima del 1983 il risarcimento spetta comunque per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della specializzazione. Ha respinto o dichiarato inammissibili gli altri motivi dei ricorrenti, ritenendo che la sentenza d’appello non contenesse alcuna statuizione su quantum, interessi o rivalutazione riferibile agli odierni ricorrenti. Accogliendo l’appello principale delle amministrazioni solo nei limiti indicati in motivazione, la Corte ha condannato la Presidenza del Consiglio al pagamento di euro 20.141,82 a favore di Elvina Menci, euro 13.427,88 a favore di Angela Perata ed euro 20.141,82 a favore di Carlo Zompicchiatti, oltre interessi legali dalla notifica dell’atto di citazione del 18.6.2009. Ha rigettato l’appello incidentale sulla rivalutazione e ha disposto la regolazione delle spese di primo grado a carico della Presidenza del Consiglio, compensando quelle di appello e di legittimità.
Norme richiamate
norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
consente di esaminare preliminarmente il gravame principale perché investe l'an debeatur
sugli importi liquidati sono dovuti gli interessi moratori
il maggior danno da ritardo richiede specifica prova, non offerta nel caso concreto
richiamato per le memorie istruttorie e la mancanza di allegazioni/prove sulla mora
art. 11, l. 19 ottobre 1999, n. 370
ha quantificato una volta per tutte il danno patrimoniale degli specializzandi iscritti prima del 1991
utilizzato per la liquidazione delle spese
art. 41 d.m. 20 luglio 2012, n. 140
richiamato per la liquidazione delle spese secondo il decreto
art. 5 d.m. 20 luglio 2012, n. 140
il valore della causa ai fini delle spese si determina in base al decisum e non al petitum
non opera il cumulo del valore quando più domande sono proposte da più parti contro il medesimo convenuto
art. 4, comma 4, d.m. 20 luglio 2012, n. 140
il compenso può essere aumentato per la difesa contestuale di più parti
Massime di principio
- Il medico specializzando iscritto a un corso iniziato prima del 1983 può ottenere il risarcimento da tardiva attuazione delle direttive comunitarie anche per il periodo successivo al 1° gennaio 1983, fino al termine della specializzazione, poiché da quella data gli effetti futuri della direttiva 82/76 diventano esigibili.
- La mera data di iscrizione anteriore al 1983 non esclude integralmente il diritto al risarcimento: occorre distinguere tra il momento di inizio del corso e il periodo di formazione successivo alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva.
- Quando la domanda risarcitoria viene rigettata in appello, il giudice non è tenuto né può pronunciarsi sul quantum debeatur, sugli interessi o sulla rivalutazione riferiti agli appellanti vittoriosi in primo grado; eventuali censure in tal senso sono inammissibili se la statuizione impugnata non le contiene.
- Per gli specializzandi medici destinatari della disciplina della l. n. 370/1999, il danno patrimoniale è quantificato in modo forfetario secondo i criteri già consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, senza rivalutazione monetaria salvo prova del maggior danno da ritardo.
- Sulle somme liquidate a titolo risarcitorio sono dovuti gli interessi moratori dalla costituzione in mora; se la mora anteriore non è allegata e provata, gli interessi decorrono dalla notificazione dell’atto di citazione.
- In sede di regolazione delle spese, quando il giudizio viene deciso nel merito in cassazione, occorre guardare all’esito complessivo della lite; la determinazione del valore della causa ai fini delle spese segue il decisum e non il petitum, e non si applica il cumulo del valore tra domande proposte da più parti contro lo stesso convenuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22459/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22461/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22462/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22468/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22475/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22480/2023 del 26/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →