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Sentenza

Sentenza del 07/12/2021 n. 38748 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti impugnavano un avviso di rettifica e liquidazione relativo al maggior valore di un immobile venduto alla società G.M.S. s.a.s., contestando la valutazione effettuata dall'Ufficio (terreno divenuto edificabile per variante al PRG, seppur non ancora approvata). In sede di cassazione i ricorrenti hanno dedotto plurimi motivi di impugnazione delle sentenze dei gradi inferiori che avevano respinto i loro reclami.

La decisione

Il giudizio di cassazione è stato estinto per cessata materia del contendere perché la società acquirente G.M.S. s.a.s., coobbligata con i venditori, ha perfezionato la definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018 (art. 6) depositando la domanda e pagando la prima rata nei termini. Ai sensi dell'art. 6, comma 14, la definizione perfezionata da un coobbligato giova anche agli altri coobbligati: non risultando notificato alcun diniego alla G.M.S., la regolare definizione ha determinato automaticamente l'estinzione della controversia anche nei confronti dei venditori ricorrenti. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6

    "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice... Se entro tale data il contribuente deposita... copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020"; "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020..."; "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020... il processo è dichiarato estinto"; "La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente."

    La norma disciplina la sospensione e la estinzione delle controversie se la definizione agevolata viene perfezionata (domanda + pagamento della rata). Cruciale è il perfezionamento della definizione e l'assenza di diniego notificato: se un coobbligato perfeziona la definizione, il beneficio si estende agli altri coobbligati e può comportare l'estinzione automatica del giudizio.

  • Art. 370 c.p.c., comma 1

    Citato in relazione alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate per partecipazione all'udienza; disciplina la costituzione in giudizio per la partecipazione alle udienze.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2017 (richiamata)

    "la regolare definizione da parte di uno degli interessati determina automaticamente l'estinzione della controversia anche nei confronti degli altri soggetti"

    La prassi amministrativa interpreta la normativa sulla definizione agevolata nel senso che la definizione perfezionata da un soggetto coinvolto in una stessa controversia coinvolgente più soggetti produce effetti estintivi anche sugli altri cointeressati.

  • Cass. n. 21826 del 2020 (giurisprudenza citata)

    La giurisprudenza della Cassazione conferma che, in caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate e non vanno liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione.

Massime di principio

  • Se in una controversia tributaria vi sono più coobligati (es. venditori e acquirente) la definizione agevolata perfezionata da uno di essi (domanda + pagamento della rata nei termini) giova anche agli altri e può determinare l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
  • Perché la sospensione/estinzione si attivino è necessario che la domanda di definizione e la prova del pagamento siano depositate nei termini previsti dalla norma; conservare e depositare la documentazione è essenziale.
  • L'assenza di notifica di un diniego di definizione nei termini previsti rende efficace la definizione e favorisce l'estinzione; se la PA notifica il diniego entro i termini la controversia può proseguire.
  • L'estinzione per definizione non decide il merito sulla pretesa tributaria ma estingue il processo: pertanto, sotto il profilo sostanziale la controversia si chiude per effetto dell'agevolazione accordata al coobbligato.
  • Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate (di norma la PA o la parte privata che le abbia anticipate), salvo diverso accordo o diversa regolamentazione della liquidazione.
  • Per difendersi da effetti estintivi involontari (se si voglia proseguire il giudizio) è necessario monitorare le istanze di definizione presentate da coobbligati e, se opportuno, chiedere notifiche di diniego o adottare tempestive azioni processuali.
  • La definizione di un coobbligato è efficace anche se la controversia non è più pendente per alcuni soggetti: attenzione quindi agli effetti estesi nei rapporti plurimi.

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