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Sentenza

Sentenza del 24/11/2017 n. 28065 - Corte di Cassazione

Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Cessione di azienda agricola comprendente terreni e fabbricati - Successiva cessione di quote della società neo-costituita - Collegamento negoziale fra i due atti - Compravendita di immobili.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. Sostenevano che le operazioni del 4 marzo 2005, consistenti nel conferimento di un'azienda agricola nella società Il Convento, e del 7 dicembre 2005, consistenti nella successiva cessione delle quote sociali, dovessero essere considerate negozi autonomi e beneficiassero dell'aliquota agevolata del 4% prevista per la piccola proprietà contadina e per gli imprenditori agricoli professionali. Contestavano inoltre l'applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 e la riqualificazione dell'operazione come compravendita di immobili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale. Ha ritenuto legittimo considerare unitariamente il conferimento dell'azienda e la successiva cessione delle quote, ravvisando un collegamento negoziale finalizzato a realizzare sostanzialmente una compravendita di immobili. L'azienda agricola è stata ritenuta priva di una consistenza effettiva, non essendo adeguatamente dimostrata la presenza di dotazioni, attrezzature, scorte e altri elementi aziendali. Inoltre, la società risultava limitarsi a concedere i fondi in affitto a terzi, senza svolgere concretamente attività agricola; pertanto non ricorrevano i presupposti per le agevolazioni fiscali. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.600 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20

    La Corte richiama la prevalenza della "intrinseca natura ed effetti giuridici dell'atto" rispetto al titolo e alla forma apparente.

    Ai fini dell'imposta di registro, l'amministrazione e il giudice devono considerare la causa reale, la natura intrinseca e gli effetti giuridici obiettivi dell'operazione, anche quando essa sia articolata in più atti collegati. La norma consente di riqualificare fiscalmente una sequenza di negozi come unitaria, senza che sia necessario dimostrare un intento elusivo.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 50 e 4, comma 1, lett. a), n. 3, della Tariffa, parte prima

    Disposizioni richiamate dai ricorrenti con riferimento alla tassazione degli atti societari e dei conferimenti, ma ritenute non applicabili nella prospettiva sostanziale adottata dalla Corte, che ha qualificato l'operazione come compravendita immobiliare.

  • D.Lgs. n. 99 del 2004, artt. 2 e 4

    Le agevolazioni previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali possono applicarsi anche alle società in possesso della qualifica di IAP, ma solo se risultano rispettate anche le condizioni oggettive e sostanziali richieste dalla normativa sulla piccola proprietà contadina.

  • Legge n. 604 del 1954, art. 7

    Il beneficio fiscale è collegato alla coltivazione diretta del fondo e può venire meno quando il terreno sia concesso in affitto a terzi alla data dell'atto. La mera qualifica formale del soggetto o la previsione statutaria di un oggetto agricolo non sono sufficienti.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 176, comma 3, TUIR

    La disposizione riguarda la neutralità fiscale di determinati conferimenti ai fini delle imposte dirette. La Corte ha precisato che tale neutralità non impedisce la riqualificazione dell'operazione ai fini delle imposte indirette di registro, ipotecaria e catastale.

  • Codice civile, artt. 1362 e seguenti

    I criteri generali di interpretazione contrattuale restano applicabili, ma ai fini dell'imposta di registro prevale il criterio speciale dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, fondato sulla natura intrinseca e sugli effetti giuridici obiettivi degli atti.

Massime di principio

  • Quando più atti sono cronologicamente e funzionalmente collegati, l'amministrazione finanziaria può considerarli unitariamente se producono un unico risultato economico-giuridico, anche in assenza di un intento elusivo o fraudolento.
  • La denominazione formale di un'operazione come conferimento di azienda non è decisiva: occorre dimostrare l'esistenza effettiva di un complesso aziendale organizzato, dotato di beni, attrezzature, scorte, rapporti e funzionalità autonoma.
  • Il conferimento di beni in una società seguito in tempi ravvicinati dalla cessione delle quote può essere riqualificato come cessione diretta degli immobili quando la sequenza negoziale trasferisce sostanzialmente la proprietà economica dei beni.
  • Le agevolazioni agricole richiedono non solo una qualifica formale di coltivatore diretto o IAP, ma anche il concreto rispetto delle condizioni oggettive previste dalla disciplina agevolativa, inclusa l'effettiva attività agricola e, ove richiesto, la coltivazione diretta.
  • La concessione dei fondi agricoli in affitto a terzi alla data dell'atto può impedire l'applicazione o determinare la decadenza delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina.
  • Per ridurre il rischio di riqualificazione, la struttura dell'operazione deve essere economicamente coerente con la causa dichiarata, adeguatamente documentata e accompagnata dalla prova dell'effettiva operatività dell'azienda agricola.

Testo integrale

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