Cassazione Civile, Ordinanza n. 30505/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, nel giudizio relativo all'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro e di irrogazione di sanzioni connesso al decreto di esecutività di un lodo arbitrale, aveva definito la controversia in senso sfavorevole. La Corte di cassazione, però, rileva che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c.: benché notificato alle controparti, non risulta depositato in cancelleria entro il termine perentorio, come attestato dal certificato negativo. I ricorrenti, dunque, sono incorsi in una causa di improcedibilità del ricorso. Le controparti si sono costituite con controricorso e hanno svolto difese sul merito, ma tale costituzione non sana il difetto di tempestivo deposito. La Corte procede d'ufficio a dichiarare l'improcedibilità, senza esaminare i motivi di impugnazione dedotti.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso improcedibile per mancato deposito nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., rilevando che la notificazione del ricorso non basta a soddisfare il requisito di procedibilità se manca il deposito tempestivo in cancelleria. Precisa inoltre che la costituzione del controricorrente non sana la violazione, perché l'art. 156 c.p.c. opera per le nullità formali e non per l'inosservanza di un termine perentorio. Condanna quindi i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.800, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016
richiamato come base del contraddittorio camerale nel procedimento di legittimità
il ricorso per cassazione è improcedibile se non viene depositato in cancelleria nel termine previsto, anche se notificato alla controparte
il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo riguarda le forme in senso stretto e non l'inosservanza di termini perentori
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato perché manca il presupposto del deposito del ricorso da parte dei ricorrenti
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il mancato deposito del ricorso nel termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c. determina improcedibilità rilevabile d'ufficio, a prescindere dall'avvenuta notificazione alle controparti.
- La costituzione del controricorrente e la discussione nel merito non sanano la mancata osservanza di un termine perentorio per il deposito del ricorso.
- Il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. non opera per violazioni che consistono nell'inosservanza di termini perentori, ma solo per irregolarità formali dell'atto.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile per mancato deposito, non si applica l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se il relativo presupposto processuale non risulta integrato.
Come è indicizzato
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