Cassazione Civile, Ordinanza n. 18043/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La controversia riguarda l'acquisto per usucapione di un terreno. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e accolto la domanda proposta dalla possessora, ritenendo che il potere di fatto esercitato sul bene integrasse possesso utile ai fini dell'usucapione e si fosse protratto per il tempo necessario. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello con due motivi. Con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente, sostenendo che le testimonianze dimostravano che la donna aveva ricevuto il terreno in gestione per coltivarlo, riconoscendo la proprietà altrui, che l'accesso al fondo non era esclusivo ma era usato anche dai proprietari, e che le sue proposte di acquisto del terreno ai proprietari costituivano riconoscimento della loro titolarità, incompatibile con l'usucapione. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione delle norme sul possesso, lamentando che le attività svolte sul fondo fossero meri atti di tolleranza e che il giudice di merito avesse erroneamente valutato le prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Ha osservato che i ricorrenti, sotto le spoglie della violazione di legge e del vizio motivazionale, chiedevano in realtà una diversa lettura delle deposizioni testimoniali e una rivalutazione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che la motivazione della sentenza di merito era esistente e comprensibile, avendo la Corte territoriale escluso sia un possesso condiviso con i proprietari sia l'esistenza di accordi che giustificassero l'uso del bene come mera detenzione. Quanto alle proposte di acquisto, la Cassazione ha richiamato il principio per cui l'animus possidendi consiste nell'intenzione di comportarsi da proprietario, non nella convinzione di esserlo, e che la consapevolezza dell'altruità del bene o l'iniziativa di acquistarlo non escludono di per sé il possesso utile all'usucapione. Ha inoltre ricordato che stabilire se talune attività siano mere tolleranze o veri atti di possesso è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito se logicamente e giuridicamente corretto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura sulla valutazione della prova, ma la Corte ha escluso che fosse stata violata, trattandosi di richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio
richiamato in relazione alla dedotta erronea valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a una nuova lettura del compendio probatorio
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per censurare omesso esame o motivazione apparente; la Corte ha precisato che mancava l'indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto
Cass., S.U., n. 8053/2014
richiamata per affermare che la motivazione esiste se consente di comprendere la ragione della decisione, non essendo necessario un particolare sviluppo argomentativo formale
Cass., S.U., n. 34476/2019
richiamata per ribadire l'inammissibilità della revisione del fatto storico in sede di legittimità
Cass. n. 8671/2014
richiamata per il principio secondo cui l'animus possidendi non richiede la convinzione di essere proprietario e la domanda di acquisto non esclude il possesso utile all'usucapione
Cass. n. 20692/2006
richiamata per il principio che spetta al giudice di merito valutare se un comportamento integri riconoscimento dell'altrui diritto
Cass. n. 50/1979
richiamata per affermare che stabilire se attività sul bene siano frutto di tolleranza o di possesso è apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se immune da vizi logici e giuridici
Massime di principio
- In tema di usucapione, l'animus possidendi non coincide con la convinzione soggettiva di essere proprietario, ma con l'intenzione di esercitare sulla cosa poteri corrispondenti a quelli del proprietario; la consapevolezza di non avere titolo non impedisce, di per sé, il possesso utile.
- La proposizione di un acquisto al proprietario non è incompatibile con il possesso ad usucapionem, salvo che il comportamento sia valutato dal giudice di merito come un effettivo e inequivoco riconoscimento dell'altrui diritto.
- La qualificazione di un'attività sul bene come possesso oppure come mera tolleranza costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e giuridicamente corretta.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito istruttorio: la censura deve indicare un fatto storico decisivo realmente omesso, non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di individuare la ratio decidendi; non lo è quando il percorso argomentativo permette di comprendere perché il giudice sia giunto alla decisione adottata.
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