Cassazione Civile, Ordinanza n. 28420/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria relativo a IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d'imposta 2008 e 2009. In primo grado la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente; la CTR del Veneto confermava tale esito. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 e 140 c.p.c., per avere il giudice d'appello ritenuto non perfezionata la notifica degli avvisi di accertamento eseguita a mezzo posta, sul rilievo della mancata sottoscrizione degli avvisi di ricevimento e, in particolare, della raccomandata informativa di avvenuto deposito (C.A.D.); (2) omessa considerazione del domicilio fiscale del contribuente ai fini della validità della notificazione. Il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando che le spese di lite fossero state liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari, nonostante l'elevato valore della controversia.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi: quanto alla notifica a mezzo posta in caso di irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento richiede l'esibizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione; quanto al secondo motivo, l'eventuale riferimento a un domicilio diverso era comunque irrilevante, perché l'inesistenza della notifica rendeva superflua ogni ulteriore verifica sul luogo di esecuzione. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale del contribuente, osservando che, a fronte di un valore della causa pari a euro 1.023.086,42, le spese erano state liquidate in euro 500,00, importo palesemente inferiore ai minimi tariffari. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR del Veneto per il prosieguo e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come norma sulla notificazione degli avvisi in materia tributaria; la Corte conferma che, nel caso di notificazione a mezzo posta in irreperibilità relativa, occorre la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio secondo le forme previste e non basta la sola spedizione della raccomandata informativa.
Richiamato per gli adempimenti in caso di irreperibilità relativa; la Corte ribadisce che la prova del perfezionamento richiede l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, a tutela del diritto di difesa del destinatario.
Interpretato in senso costituzionalmente orientato: la prova del perfezionamento della notificazione richiede l'esibizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la C.A.D., perché solo tale documento consente di verificare l'effettiva conoscenza del deposito dell'atto e la tutela del diritto di difesa.
Cita il rito camerale non partecipato con cui la causa è stata trattata in cassazione.
Massime di principio
- In caso di notificazione a mezzo posta con irreperibilità relativa del destinatario, il perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere provato mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito; la sola prova della spedizione della raccomandata non è sufficiente.
- La mancanza di prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione di avvenuto deposito impedisce di ritenere validamente perfezionata la notificazione, perché solo tale verifica assicura la conoscenza effettiva dell'atto e la tutela del diritto di difesa.
- Quando la notificazione sia ritenuta inesistente, ogni ulteriore contestazione sul luogo in cui essa sarebbe stata eseguita diventa irrilevante.
- La liquidazione delle spese di giudizio deve essere coerente con il valore della controversia e non può essere effettuata in misura manifestamente inferiore ai minimi tariffari applicabili.
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