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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35162/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, del diritto di una lavoratrice a percepire la pensione di vecchiaia con decorrenza dal luglio 2015, sulla base della disciplina di salvaguardia prevista per i lavoratori collocati in mobilità. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 22 del d.l. n. 95 del 2012, conv. in l. n. 135 del 2012, sostenendo che la norma non potesse essere applicata a soggetti che, durante il periodo di mobilità, avessero già maturato i requisiti pensionistici introdotti dalla riforma del 2011. In sostanza, l'ente previdenziale contestava l'estensione del beneficio anche a chi avesse raggiunto, nel corso dell'indennità di mobilità, i requisiti più sfavorevoli previsti dall'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 conv. in l. n. 214 del 2011.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui ai lavoratori collocati in mobilità spetta la salvaguardia che consente l'accesso alla pensione secondo le regole anteriori alla riforma del 2011 solo se, nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, non abbiano maturato anche i requisiti pensionistici introdotti dal d.l. n. 201 del 2011. Poiché la sentenza della Corte d'appello non si è conformata a tale principio, è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 22 d.l. n. 95 del 2012 conv. in l. n. 135 del 2012

    Disposizione invocata per la salvaguardia dei lavoratori in mobilità; la Corte ne applica la lettura restrittiva secondo il principio già affermato in giurisprudenza di legittimità.

  • art. 1, comma 231, l. n. 228 del 2012

    È la base normativa della c.d. salvaguardia per i lavoratori collocati in mobilità, che consente l'accesso alla pensione secondo le regole previgenti alla riforma del 2011 in presenza dei relativi presupposti.

  • art. 24 d.l. n. 201 del 2011 conv. in l. n. 214 del 2011

    a far data dal 31.12.2011

    Ha introdotto i requisiti pensionistici più sfavorevoli; la loro maturazione nel periodo di mobilità esclude il beneficio della salvaguardia secondo il principio richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La tutela di salvaguardia per i lavoratori collocati in mobilità opera solo se, nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, non risultino maturati i requisiti pensionistici introdotti dalla riforma del 2011.
  • La disciplina che consente l'accesso alla pensione secondo le regole previgenti alla riforma va interpretata in modo condizionato e non automatico, richiedendo la verifica della mancata maturazione dei requisiti più sfavorevoli nel periodo protetto.
  • Se il giudice di merito applica la salvaguardia in contrasto con tale presupposto, la sentenza è censurabile per violazione di legge e va cassata con rinvio.

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