Sentenza n. 503/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1393/2024, depositata e resa pubblica il 28.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3711/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 23.04.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 08.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato il Ministero ad attribuire al docente il beneficio della Carta elettronica del docente per euro 2.000,00, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1393/2024, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere al docente, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente e alle medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 2.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 23 aprile 2025 e, alla data del ricorso, non risultava eseguita. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato notificato il 16 gennaio 2026, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Cagliari, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi ordinato al Ministero, qualora non vi abbia già provveduto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio; non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente astrattamente la penalità di mora anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma ne esclude l'applicazione quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità. Nel caso concreto, tali ragioni sono state individuate nella complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, nel coinvolgimento di più soggetti e strutture, nell'eccezionale mole del contenzioso seriale e nella natura non essenziale, di modesto importo e facoltativa del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto della serialità e della standardizzazione dell'attività difensiva.
Norme richiamate
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di impartire le prescrizioni necessarie e nominare un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; la misura può essere esclusa, nei confronti della pubblica amministrazione, non solo per manifesta iniquità ma anche per altre ragioni ostative.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce il termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni statali; decorso inutilmente, è possibile proporre il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente nei capitoli destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
La sentenza del giudice del lavoro, oggetto di ottemperanza, lo aveva applicato per riconoscere sulla somma dovuta il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'accredito fino all'effettiva attribuzione.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell'utilizzo, da parte del Ministero, delle società SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'amministrazione statale per l'esecuzione di una condanna pecuniaria, la rituale notificazione del titolo esecutivo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consentono al giudice di ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un ulteriore termine congruo.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione successiva all'ordine di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di adottare, anche tramite delega interna, tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro il termine assegnato.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere negata quando ricorrano, oltre alla manifesta iniquità, ulteriori ragioni ostative collegate alle difficoltà normative, organizzative, tecniche o finanziarie dell'adempimento e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
- La complessità procedimentale, il coinvolgimento di una pluralità di strutture e soggetti, l'eccezionale serialità del contenzioso e la natura non essenziale e facoltativa del beneficio dovuto possono costituire ragioni ostative all'applicazione dell'astreinte contro l'amministrazione inadempiente.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'incarico commissariale non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso autonomo.
- Nella liquidazione delle spese di un contenzioso seriale, il giudice può ridurre i compensi in ragione dell'elevato grado di ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva, pur ponendo le spese a carico dell'amministrazione soccombente.
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