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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48276/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte di appello di Venezia, delle condanne per rapina pluriaggravata e sequestro di persona (e, per Tiganciuc, possesso di documento falso valido per l'espatrio). Le censure principali riguardavano: 1) travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle intercettazioni e ai tabulati telefonici (contestata l'interpretazione dei contatti con Vasile Mihailov); 2) omissione dell'acquisizione di atto di altro processo (avviso ex art. 415-bis c.p.p.) ritenuto decisivo; 3) vizio di qualificazione giuridica (art. 110 c.p. — si contestava la qualificazione come concorso morale invece che favoreggiamento o favoreggiamento reale); 4) errata applicazione dell'art. 497-bis c.p. in relazione alla presunta validità del documento per l'espatrio; 5) per Cheptene, contrasto con la valutazione del Tribunale del riesame e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex artt. 114 e 116 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come generici, non consentiti o manifestamente infondati. Ha ritenuto che: la motivazione della Corte territoriale fosse adeguata e confrontata con le deduzioni difensive; non sussistesse travisamento della prova rispetto alle intercettazioni e ai tabulati (le letture difensive erano alternative o parziali ma non dimostravano una difformità incontrovertibile); in presenza di 'doppia conforme' il sindacato di legittimità è limitato e non ammette una rivalutazione di merito delle prove; il giudice d'appello non aveva obbligo di acquisire l'atto di altro processo perché non risultava decisivo; la qualificazione come concorso di persone è corretta quando l'apporto sia idoneo a rafforzare o agevolare il delitto (distinguendosi dal favoreggiamento post factum); la contestazione sul possesso del documento falso non era sufficiente a ribaltare la qualificazione senza elementi che dimostrassero la non rilevanza dell'elemento specializzante; le richieste di attenuanti erano generiche e, anche se esaminate, non avrebbero mutato l'esito. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento di una somma per responsabilità nella proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato; la Corte ha interpretato che è sufficiente un contributo esteriore idoneo a rafforzare o agevolare l'esecuzione del reato, anche se non materiale

  • art. 497-bis cod. pen.

    Riguarda il possesso di documento falso valido per l'espatrio; la Corte ha richiamato che grava sul ricorrente l'onere di allegare elementi che dimostrino la non sussistenza dell'elemento specializzante

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma sull'avviso di garanzia in altro procedimento; la mancata acquisizione di un atto di altro processo non è obbligatoria salvo che l'atto sia decisivo e idoneo ad eliminare incertezze fondamentali

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Principio che gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti per dedurre l'esistenza di un fatto; la Corte ha distinto tra esigenze cautelari (art. 273) e prova richiesta in fase di merito

  • art. 273, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiede gravi indizi per misure cautelari: differenziato dall'onere probatorio del giudizio di merito

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regola i poteri (non doveri) del giudice d'appello in ordine all'integrazione istruttoria; il giudice non è obbligato a disporre sempre nuove acquisizioni

  • art. 378 cod. pen.

    Definisce il favoreggiamento personale come attività successiva al reato; la Corte ha distinto chiaramente concorso (partecipazione preventiva) da favoreggiamento posteriore

  • art. 114 cod. pen.

    Circostanza attenuante per apporto di minor conto nell'accordo criminoso; la Corte ha ritenuto inapplicabile l'attenuante perché l'apporto non era marginale

  • art. 116 cod. pen.

    Concorso anomalo: la Corte ha richiamato che si applica quando l'apporto sia stato di rilevanza minima e non quando il compartecipe abbia accettato il rischio del fatto più grave

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Limita l'ammissione di motivi nuovi in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili anche i motivi nuovi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e possibilmente ad una somma per i ricorsi manifestamente infondati o proposti con colpa; applicata alla condanna dei ricorrenti

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per rivalutare il merito probatorio: i ricorsi che consistono in una diversa lettura delle prove sono generalmente inammissibili
  • Per configurare il travisamento della prova è necessaria una difformità palese e incontestabile tra il contenuto reale dell'elemento probatorio e quanto ritenuto dal giudice; semplici letture alternative non sono sufficienti
  • In presenza di doppia conforme (conferma sia in primo che in secondo grado) il sindacato di legittimità è particolarmente limitato e il giudice di legittimità richiede censure specifiche e puntuali della motivazione
  • Il giudice d'appello non è obbligato ad acquisire atti di altri procedimenti se questi non appaiono decisivi per rimuovere incertezze fondamentali; la richiesta di integrazione istruttoria deve mostrare la assoluta necessità
  • L'interpretazione di intercettazioni e linguaggi criptici è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo se manifesta illogicità o travisamento
  • Distinguere sempre tra concorso di persone (partecipazione preventiva e rafforzativa del proposito criminoso) e favoreggiamento (azione successiva al reato); la qualificazione influisce sulla responsabilità
  • Le richieste di attenuanti in appello devono essere formulate in modo specifico e argomentato; omissioni generiche sono inefficaci e, se irrilevanti, non determinano l'annullamento della sentenza
  • Ricorsi con motivi generici o non conformi ai vincoli di specificità previsti dalla giurisprudenza sono a rischio di inammissibilità e di condanna a spese e sanzioni

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