Cassazione Civile, Ordinanza n. 17396/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mediatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di mediazione per il pagamento della provvigione relativa a un affare avente ad oggetto l'acquisto di un'azienda. Il destinatario del decreto aveva proposto opposizione, accolta in primo grado, ma il Tribunale in appello ha riformato la decisione ritenendo che la proposta di acquisto sottoscritta dal proponente fosse stata accettata dal venditore e che, per effetto di tale accettazione, si fosse concluso un contratto preliminare idoneo a far sorgere il diritto del mediatore alla provvigione, a prescindere dalla mancata stipulazione del definitivo. Nel ricorso per cassazione il proponente ha dedotto: 1) violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, lamentando che il giudice d'appello avesse ignorato una clausola della proposta secondo cui, se egli avesse rinunciato all'acquisto per fatto proprio o colpa, si sarebbe obbligato a corrispondere all'agenzia una penale pari alla provvigione; secondo il ricorrente, la clausola avrebbe significato che, se il definitivo non era stato concluso per causa non imputabile a lui (nella specie una pendenza tributaria che impediva la voltura delle licenze), nessuna provvigione era dovuta; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella stessa clausola contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha osservato che il Tribunale, pur senza menzionare espressamente la clausola invocata, aveva correttamente affermato l'irrilevanza delle ragioni che avevano impedito la stipulazione del contratto definitivo dopo il perfezionamento del preliminare grazie all'intermediazione dell'agente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, l'affare deve considerarsi concluso quando tra le parti intermediarie si sia costituito un vincolo giuridico che consenta l'azione ex art. 2932 c.c. o il risarcimento del danno per mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Non è invece necessario che l'affare abbia avuto un 'buon fine', ossia che il rapporto sia poi regolarmente eseguito, salvo specifica pattuizione, non allegata nel caso concreto. La clausola richiamata dal ricorrente è stata interpretata come riferita alla diversa ipotesi in cui il proponente avesse rinunciato all'acquisto prima dell'accettazione, per fatto proprio o colpa, obbligandosi in quel caso al pagamento di una penale pari alla provvigione. Poiché la proposta era stata accettata, la clausola era inapplicabile. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
è richiamato per definire il momento in cui l'affare deve reputarsi concluso ai fini del diritto alla provvigione, ossia quando il vincolo sorto consente l'esecuzione specifica del negozio
il preteso inadempimento del mediatore rispetto ai propri obblighi può essere fatto valere secondo le regole generali della responsabilità da inadempimento
indica gli obblighi del mediatore la cui violazione può incidere sul diritto alla provvigione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Massime di principio
- Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando, per effetto dell'attività di mediazione, tra le parti si sia perfezionato un vincolo giuridico idoneo a consentire l'esecuzione specifica del contratto o il risarcimento del danno da mancato conseguimento del risultato programmato.
- Ai fini della provvigione non è necessario che l'affare abbia un 'buon fine' o che il contratto definitivo venga effettivamente stipulato, salvo che le parti abbiano espressamente subordinato il compenso a tale evento.
- Una clausola che preveda una penale pari alla provvigione in caso di rinuncia all'acquisto prima dell'accettazione non può essere interpretata come condizionamento del diritto del mediatore alle vicende successive alla conclusione del preliminare, se il testo e il contesto indicano una diversa funzione della pattuizione.
- Il preteso mancato adempimento del mediatore ai propri obblighi informativi o di correttezza deve essere allegato e provato come specifica causa di esclusione o riduzione del compenso; non è sufficiente invocare la mancata conclusione del definitivo.
- L'interpretazione della clausola contrattuale deve essere coerente con il suo tenore complessivo e con la sequenza temporale degli eventi negoziali, senza attribuire al testo un significato incompatibile con la fase in cui esso opera.
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