Cassazione Civile, Ordinanza n. 00461/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società aveva agito davanti al Tribunale chiedendo la declaratoria di risoluzione di un contratto di locazione di un complesso alberghiero, l’accertamento della detenzione senza titolo della controparte, il rilascio degli immobili e il pagamento dell’indennità di occupazione. La domanda era fondata sull’assunto che la locazione fosse collegata a un precedente preliminare di compravendita e che, per l’inadempimento della controparte sul preliminare, fosse stato esercitato il recesso dal preliminare e, per effetto della clausola di collegamento negoziale, risolto anche il contratto di locazione. La convenuta aveva resistito, sostenendo che il definitivo non era stato stipulato per omissioni della venditrice, che essa aveva promosso una domanda ex art. 2932 c.c. sul medesimo bene e che il giudizio locatizio dovesse essere sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di quello sull’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre. Il Tribunale aveva sospeso il processo ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra le due cause pendenti nello stesso ufficio giudiziario. Avverso tale ordinanza è stato proposto regolamento di competenza, con adesione della società originaria attrice e resistenza della conduttrice.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento e ha censurato la sospensione disposta dal Tribunale. Ha affermato che, quando cause connesse o pregiudiziali pendono davanti al medesimo giudice o comunque nello stesso ufficio, non si applica l’art. 295 c.p.c.; il giudice deve invece valutare la riunione dei procedimenti ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c., salvo che le cause siano ormai in fasi processuali non più compatibili. Nel caso concreto, poiché entrambe le cause pendevano ancora nella stessa fase e davanti al medesimo Tribunale, la sospensione era illegittima. La Corte ha quindi disposto la prosecuzione del processo davanti al Tribunale di Gorizia e ha fissato il termine di tre mesi per la riassunzione, condannando la società resistente al pagamento delle spese del regolamento.
Norme richiamate
è la norma processuale sulla forma del ricorso introduttivo nel giudizio locatizio richiamato nella vicenda di merito
è richiamato per l’intervento della società che ha acquistato il bene nelle more del giudizio
la sospensione per pregiudizialità è ammessa solo se le cause pendono davanti a giudici diversi; non può essere disposta quando i procedimenti sono incardinati presso il medesimo ufficio e sono ancora riunibili
in presenza di cause identiche o connesse davanti al medesimo giudice, va valutata la riunione dei procedimenti
il giudice deve rimettere gli atti al Presidente del Tribunale per i provvedimenti di riunione quando la riunione sia ancora possibile
è la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto proposta nel parallelo giudizio di merito
è richiamato per la difesa nel procedimento di regolamento di competenza e per la regolazione delle spese
richiamato come base del potere di riunione dei procedimenti nello stesso ufficio
richiamato per la memoria difensiva della resistente nel regolamento
Massime di principio
- La sospensione necessaria per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. presuppone che le cause pendano davanti a giudici diversi; se i procedimenti sono dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, il giudice deve considerare la riunione e non la sospensione.
- Quando due giudizi connessi o potenzialmente pregiudiziali pendono davanti al medesimo giudice e si trovano nella stessa fase processuale, la soluzione corretta è la riunione dei procedimenti, ove possibile, ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c.
- La violazione del criterio che esclude la sospensione ex art. 295 c.p.c. nei casi di cause pendenti nello stesso ufficio costituisce un vizio processuale sindacabile in sede di regolamento di competenza.
- Ai fini della sospensione per pregiudizialità non è decisiva soltanto l’esistenza di un nesso logico tra i giudizi, ma anche la loro concreta collocazione processuale e la compatibilità della riunione.
- Se la riunione è ancora astrattamente praticabile perché i procedimenti sono nella medesima fase, il giudice deve attivare il meccanismo organizzativo interno del tribunale anziché arrestare il processo con sospensione.
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