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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33039/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

All'indagato era contestata, in concorso con altri, la partecipazione a un duplice tentato omicidio aggravato dalla finalità mafiosa e dalla premeditazione, commesso mediante la predisposizione di un agguato armato nei confronti di due soggetti ritenuti riscossori per conto di un clan rivale. Secondo l'accusa, il mandato omicidiario sarebbe stato conferito da un mandante detenuto, trasmesso a un intermediario e affidato agli esecutori materiali, che si sarebbero procurati armi, guanti, veicoli e avrebbero individuato almeno una delle vittime. L'azione non era stata portata a compimento per la presenza delle forze dell'ordine nella zona. Il GIP aveva escluso la gravità indiziaria per il tentato omicidio, ritenendo che gli atti non avessero superato la fase preparatoria e che gli esecutori non fossero neppure usciti dall'abitazione. Il Tribunale del riesame, accogliendo parzialmente l'appello cautelare del pubblico ministero, aveva invece ritenuto integrata la gravità indiziaria limitatamente al tentato omicidio in danno di una delle vittime, valorizzando una conversazione nella quale si riferiva che i due esecutori erano "scesi" e ritenendo iniziata la fase esecutiva dell'agguato. Il ricorrente ha dedotto: a) violazione ed erronea applicazione degli artt. 56, 110, 575 e 416-bis.1 c.p., nonché degli artt. 273 e 292 c.p.p., vizio di motivazione, travisamento delle intercettazioni e erronea individuazione del confine tra atti preparatori ed esecutivi; b) omesso confronto del Tribunale del riesame con le ragioni poste dal GIP a fondamento del rigetto della misura e con le conversazioni successive, dalle quali risultava che i tre soggetti erano ancora insieme e stavano discutendo se dare seguito all'azione, oltre a concordare una versione di comodo da riferire al mandante. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fondato l'avvio della fase esecutiva su una ricostruzione congetturale, senza confrontarsi adeguatamente con gli elementi di segno contrario e senza verificare dati oggettivi quali il luogo di partenza, la destinazione, la distanza e i tempi di percorrenza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce. Ha ritenuto sussistente il vizio di motivazione denunciato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., assorbito il motivo relativo alla violazione degli artt. 56, 110 e 575 c.p. Il Tribunale del riesame, decidendo sull'appello cautelare del pubblico ministero e utilizzando il medesimo compendio intercettativo esaminato dal GIP, avrebbe dovuto confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione liberatoria e superarle mediante una motivazione articolata, coerente e fondata sull'intero materiale disponibile. Invece, aveva dato per dimostrata l'uscita e l'allontanamento degli esecutori dall'abitazione, traendone l'inizio della fase esecutiva del tentato omicidio, senza adeguati riscontri e senza spiegare il significato delle conversazioni successive, potenzialmente incompatibili con tale ricostruzione. Il rinvio è stato disposto per un nuovo giudizio, con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi enunciati dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    La configurabilità del tentativo richiede atti idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione del delitto; possono rilevare anche atti preparatori quando siano tipici, abbiano superato la mera predisposizione del piano e, valutati ex ante, rendano significativamente probabile la realizzazione del reato. Nel caso concreto, l'applicazione della norma richiedeva prima l'accertamento rigoroso dell'effettivo avvio della fase esecutiva.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione alla contestazione del tentato omicidio concorsuale e alla distinzione tra mandante, intermediario ed esecutori materiali.

  • art. 575 c.p.

    Richiamato quale fattispecie-base dell'omicidio volontario cui si riferiva il tentativo contestato.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Richiamato quale aggravante contestata per la finalità mafiosa del delitto.

  • art. 273 c.p.p.

    In sede cautelare impone la verifica della gravità indiziaria, intesa come qualificata probabilità di colpevolezza; gli elementi devono essere valutati secondo criteri di logicità, coerenza e, in caso di significati alternativi non superati, nel senso più favorevole all'indagato.

  • art. 292 c.p.p.

    Impone una motivazione effettiva e adeguata sui presupposti della misura cautelare; tale obbligo grava anche sul giudice dell'appello cautelare che riformi una decisione liberatoria.

  • art. 310 c.p.p.

    Disciplina l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero contro il rigetto della richiesta di misura.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare la violazione o erronea applicazione della legge penale; il relativo motivo è stato assorbito dalla Corte.

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato per denunciare la violazione di norme processuali.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La Corte ha ravvisato il vizio di motivazione per illogicità, contraddittorietà, apparenza e omesso confronto con dati probatori decisivi.

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    Richiamato per distinguere lo standard probatorio del giudizio di merito, fondato sull'oltre ogni ragionevole dubbio, da quello cautelare, basato sulla qualificata probabilità di colpevolezza.

Massime di principio

  • Quando il Tribunale del riesame riforma in senso sfavorevole all'indagato il rigetto della richiesta cautelare pronunciato dal GIP, in assenza di mutamenti del materiale indiziario, deve confrontarsi criticamente con le ragioni decisive della decisione riformata e superarle con argomentazioni autonomamente accettabili, complete e logicamente più persuasive; non è richiesta una motivazione propriamente rafforzata secondo lo standard del giudizio di merito, ma è necessaria una motivazione articolata e non apparente.
  • In sede cautelare, la gravità indiziaria non può essere fondata su una ricostruzione congetturale di un passaggio fattuale decisivo, soprattutto quando tale passaggio segna la soglia tra atti preparatori e inizio dell'esecuzione del tentativo.
  • Ai fini dell'art. 56 c.p., gli atti preparatori possono integrare il tentativo solo quando, valutati ex ante e in relazione alle concrete circostanze, siano tipici o comunque significativamente prossimi alla realizzazione del delitto, rivelino che il piano è stato definitivamente approntato e rendano concretamente probabile la commissione del reato; la mera predisposizione di mezzi e l'organizzazione dell'azione non sono di per sé sufficienti.
  • Quando l'interpretazione accusatoria di una intercettazione è contestata mediante ulteriori conversazioni dello stesso compendio, il giudice cautelare deve valutarne il significato complessivo e spiegare perché gli elementi alternativi non siano incompatibili con la ricostruzione prescelta.
  • Il giudizio di verosimiglianza è logicamente utilizzabile solo se siano plausibilmente escluse spiegazioni alternative capaci di invalidare l'ipotesi ritenuta più probabile; in mancanza, il dato verosimile resta un indizio da valutare insieme agli altri e non può essere assunto come fatto certo.
  • Nel controllo di legittimità sulla motivazione cautelare, la Corte di cassazione verifica che il provvedimento sia effettivo, non manifestamente illogico, non contraddittorio e non radicalmente inconciliabile con atti processuali specificamente indicati dal ricorrente. L'interpretazione delle intercettazioni resta normalmente riservata al giudice di merito, ma è censurabile in cassazione quando il contenuto sia travisato in modo decisivo e incontestabile o sia omessa la valutazione di parti rilevanti del compendio captativo.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoImpugnazioniProveCustodia cautelare
RamiParte generaleProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieCarcere
IstitutiTentativoConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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