Cassazione Civile, Ordinanza n. 23970/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria promossa dalla procedura fallimentare di una società che, dopo aver riscattato un immobile già in leasing, lo aveva venduto a un’altra società. Il Tribunale aveva ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 2901 c.c. e la Corte d’Appello di Milano aveva confermato, dichiarando inefficace la compravendita nei confronti dei creditori della massa. La società acquirente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con i primi tre ha contestato la ricostruzione proprietaria e patrimoniale dei fatti, sostenendo che la società venditrice non fosse realmente divenuta proprietaria del bene oppure che si trattasse di interposizione fittizia/collegamento negoziale, con conseguente assenza di eventus damni o addirittura miglioramento patrimoniale; con il quarto ha censurato la prova della scientia damni e della partecipatio fraudis, lamentando che tali elementi non potessero essere desunti da presunzioni e che la mancata ammissione della prova testimoniale l’avesse privata di prova contraria. Il Fallimento ha resistito eccependo anche la tardività del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività, ritenendo tempestivo il ricorso. Ha poi dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché diretti a ottenere una diversa lettura del materiale fattuale già compiuta dai giudici di merito, oltre che perché introducevano questioni nuove come il collegamento negoziale. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo: la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori può essere provata anche per presunzioni; inoltre, la Corte d’appello aveva adeguatamente motivato sulla genericità dei capitoli di prova testimoniale. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocatoria ordinaria richiede la dimostrazione dell’eventus damni e, per gli atti a titolo oneroso, della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo; tali elementi possono essere desunti anche da presunzioni semplici, se logicamente motivate.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, riservata al giudice di merito.
La ricorrente lo richiama nel motivo, ma la Corte non sviluppa un’autonoma interpretazione della norma; rileva soltanto che la doglianza tendeva a una diversa ricostruzione fattuale.
Richiamato per il calcolo del termine breve di impugnazione, ritenuto rispettato nel caso concreto.
Indicato per il deposito delle memorie nel procedimento camerale.
Il quarto motivo è dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata si è conformata ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria, l’eventus damni può consistere anche nella conversione di un bene immobiliare in denaro, quando ciò renda più agevole la dispersione della garanzia patrimoniale del debitore.
- La consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori da parte del debitore e del terzo può essere provata anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti e sorrette da una motivazione logicamente coerente.
- In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dai giudici di merito.
- Le questioni nuove, non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, non possono essere introdotte per la prima volta nel ricorso per cassazione.
- La mancata ammissione di prova testimoniale è censurabile solo se la Corte di merito abbia omesso o falsamente motivato sulla rilevanza e specificità dei capitoli di prova; è legittimo il rigetto quando i capitoli risultino generici o non circostanziati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23901/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_civile · 23 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23902/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_civile · 23 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23904/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_civile · 23 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23905/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_civile · 23 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23906/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_civile · 23 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23908/2026 del 23/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →