Cassazione Penale, Sentenza n. 31155/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava il vizio di motivazione nella determinazione dell'aumento per continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen.: il giudice dell'esecuzione avrebbe parametrato l'aumento prendendo come base l'intera pena già complessivamente inflitta dalla sentenza di cognizione invece di assumere la pena relativa al singolo reato piu' grave e, comunque, non avrebbe fornito adeguata motivazione sull'entità degli aumenti applicati ai reati satellite, in violazione dei criteri ermeneutici e di motivazione richiesti.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d'appello per un nuovo esame in diversa composizione. Ha richiamato i principi di diritto secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per continuazione tra reati separatamente giudicati, deve: scorporare i reati riuniti in continuazione, individuare il reato piu' grave (ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p.) e assumere la pena inflitta per quel singolo reato come pena base; poi operare autonomi e motivati aumenti per i reati satellite (art. 81 cod. pen.), motivando sia la scelta della pena base sia l'entità di ciascun incremento, potendo comunque confermare le dosi di aumento già quantificate in sede cognitiva solo richiamandone le ragioni. L'omessa motivazione ha giustificato l'annullamento e il rinvio.
Norme richiamate
norma che attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di riconoscere la continuazione e di rideterminare la pena tra reati separatamente giudicati; impone la procedura di rideterminazione della pena in esecuzione
disciplina della continuazione: il giudice deve motivare l'entità degli aumenti per i reati satellite; il mero rispetto del limite legale (triplo della pena base) non è sufficiente senza motivazione sul calcolo
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
definisce quale sia il reato da considerare piu' grave (quello per il quale è stata inflitta la pena piu' grave) e deve essere utilizzato per individuare la pena base nella rideterminazione in esecuzione
fissano i criteri e i limiti del potere discrezionale di pena: il giudice, nel determinare la pena base e gli aumenti, deve motivare la scelta applicando tali criteri (scopo della pena, gravità, personalità dell'autore, attenuanti, ecc.)
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può prendere come "base" l'intera pena complessiva già determinata in sede cognitiva: deve scorporare le unificazioni operate e individuare la pena relativa al singolo reato piu' grave ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p.
- Sulla pena assunto come base vanno poi operati autonomi aumenti per i reati satellite; l'entità di ciascun aumento deve essere adeguatamente motivata, non è sufficiente il rispetto formale del limite legale (triplo della pena base).
- Se il giudice dell'esecuzione intende confermare gli aumenti già quantificati in sede cognitiva può farlo, ma deve richiamare e rendere esplicite le ragioni che avevano condotto a quella dosimetria in sede di merito.
- L'omessa o carente motivazione sulla parametrazione degli aumenti integri vizio che può determinare l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo esame.
- In casi analoghi è necessario seguire i parametri degli artt. 132 e 133 c.p. nella dosimetria e documentare il percorso logico-giuridico per consentire il controllo giurisdizionale della decisione.
Testo integrale
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