Parere n. 500/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla Cooperativa San Giorgio contro l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l’annullamento: - del provvedimento in data 22 aprile 2022, notificato il 23 aprile 2022, del Direttore della sede provinciale di Piacenza dell’INPS (prot.INPS.6100.23/04/2022.093721), di rigetto della sua istanza del 14 febbraio 2022 per l’accesso all’assegno di integrazione salariale ordinaria relativamente all’unità produttiva di Castel San Giovanni (PC), via Dogana Po n.2/A, per il periodo dal 3 gennaio 2022 al 15 gennaio 2022 (istanza prot. INPS.6100.14/02/2022.0033593); - del provvedimento negativo tacito (silenzio-rigetto) formatosi per effetto della mancata decisione nel termine di 90 giorni (art. 46 legge n. 88/1989) da parte del Comitato Amministratore del F.I.S. - Fondo di Integrazione Salariale istituito presso l’INPS (art. 5, c. 1, lett. d, D.M. n.94343/2016) del ricorso amministrativo presentato avverso il provvedimento di diniego di cui sopra (prot. INPS.6100.23/04/2022.0093721); - del provvedimento negativo tacito (silenzio-rigetto) formatosi in relazione all’istanza presentata in data 9 maggio 2022 alla Direzione della Sede INPS di Piacenza per il riesame del suindicato provvedimento negativo del 23 aprile 2022 di diniego della CIGO; - nonché di tutti gli atti preparatori, connessi, collegati e consequenziali e per il conseguente accertamento del suo diritto al riconoscimento delle integrazioni salariali ordinarie richieste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego INPS dell’assegno di integrazione salariale ordinaria/Fondo di integrazione salariale per l’unità produttiva di Castel San Giovanni e dei successivi silenzi-rigetto, con domanda di riconoscimento delle integrazioni salariali.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La Cooperativa San Giorgio ha impugnato il provvedimento INPS del 22 aprile 2022, notificato il 23 aprile 2022, con cui era stata respinta l’istanza del 14 febbraio 2022 per l’accesso all’assegno di integrazione salariale ordinaria relativamente al periodo dal 3 al 15 gennaio 2022. Sono stati inoltre impugnati il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso amministrativo presentato al Comitato amministratore del Fondo di integrazione salariale, il silenzio-rigetto sull’istanza di riesame del 9 maggio 2022 e gli atti connessi e consequenziali. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 e del d.m. n. 95442/2016, nonché travisamento dei fatti; carenza di motivazione e inosservanza delle norme procedimentali; violazione di norme di condotta dell’INPS e mancato riesame obbligatorio.
Il parere
Nel corso del procedimento l’INPS ha comunicato che, a seguito della documentazione integrativa prodotta dalla cooperativa, la sede di Piacenza aveva annullato in autotutela, il 16 ottobre 2023, il precedente provvedimento di diniego del FIS del 22 aprile 2022. Il 17 ottobre 2023 era stato inoltre adottato il provvedimento di autorizzazione al pagamento. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha condiviso la richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere e la ricorrente ha confermato l’avvenuta soddisfazione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la ricorrente avesse conseguito il bene della vita perseguito e che l’annullamento in autotutela del diniego avesse determinato la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di merito.
Osservazioni
Sopravvenuto annullamento in autotutela del diniego
L’INPS ha annullato in autotutela il provvedimento di diniego del FIS del 22 aprile 2022, dopo la produzione di documentazione integrativa da parte della cooperativa.
Sopravvenuta autorizzazione al pagamento
Il successivo provvedimento del 17 ottobre 2023 ha autorizzato il pagamento delle integrazioni salariali, realizzando il risultato sostanziale perseguito dalla ricorrente.
Cessazione della materia del contendere
Poiché la condotta dell’amministrazione ha integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
deposito diretto al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
È richiamata in relazione alla formazione del silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo.
art. 5, comma 1, lett. d), d.m. n. 94343/2016
Comitato Amministratore del F.I.S.
È richiamata quale disposizione istitutiva e organizzativa del Comitato amministratore del Fondo di integrazione salariale presso l’INPS.
È indicata dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate in materia di integrazione salariale.
d.m. n. 95442/2016
È indicato dalla ricorrente quale disciplina applicabile alla concessione dell’integrazione salariale ordinaria.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato e l’adozione di un successivo provvedimento integralmente satisfattivo dell’interesse sostanziale del ricorrente determinano la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che il ricorrente abbia conseguito, per effetto dell’attività amministrativa successiva alla proposizione del ricorso, il bene della vita perseguito, con piena soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato.
- Quando la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse rende inutile la decisione sui motivi di impugnazione, il parere può definire il ricorso in rito senza esaminare le censure di merito.
Diniego di integrazione salariale e successiva autotutela dell’INPS
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cooperativa privata contro l’INPS, avente a oggetto il diniego dell’assegno di integrazione salariale ordinaria/Fondo di integrazione salariale per un’unità produttiva situata in provincia di Piacenza.
Premesse e richiesta
La cooperativa aveva impugnato il provvedimento INPS del 22 aprile 2022, notificato il giorno successivo, con cui era stata respinta l’istanza di accesso alle integrazioni salariali per il periodo dal 3 al 15 gennaio 2022. Erano stati inoltre impugnati il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso amministrativo al Comitato amministratore del Fondo di integrazione salariale e il silenzio-rigetto sull’istanza di riesame presentata il 9 maggio 2022.
La ricorrente aveva chiesto anche l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento delle integrazioni salariali richieste.
Motivi dedotti
La cooperativa aveva articolato tre gruppi di censure:
- violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 e del d.m. n. 95442/2016, oltre a eccesso di potere per travisamento dei fatti;
- violazione di legge, carenza di motivazione e inosservanza delle norme procedimentali, con richiamo all’art. 3 della legge n. 241/1990, all’art. 11, comma 1, del d.m. n. 95442/2016, alla circolare INPS n. 139/2016 e ai messaggi INPS n. 1856/2017 e n. 1396/2018;
- violazione di norme di condotta dell’INPS e mancato riesame obbligatorio, con richiamo al messaggio INPS n. 2089 del 2022.
Sopravvenienze nel corso del procedimento
Dopo la proposizione del ricorso, la cooperativa ha prodotto documentazione integrativa. L’INPS ha quindi adottato, il 16 ottobre 2023, un provvedimento di annullamento in autotutela del precedente diniego del 22 aprile 2022. Il giorno successivo, il 17 ottobre 2023, l’Istituto ha adottato il provvedimento di autorizzazione al pagamento.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha preso atto del provvedimento favorevole e ha condiviso la richiesta dell’INPS di dichiarare cessata la materia del contendere. La cooperativa, con comunicazione del 16 novembre 2023, ha confermato l’avvenuta soddisfazione della propria pretesa.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la ricorrente avesse conseguito il bene della vita cui aspirava. In particolare, l’annullamento in autotutela del diniego e la successiva autorizzazione al pagamento hanno realizzato integralmente l’interesse sostanziale azionato con il ricorso straordinario.
La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse ha reso inutile l’esame dei motivi di ricorso e ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Conclusioni
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. L’esito è favorevole alla cooperativa, che ha ottenuto dall’amministrazione il riconoscimento sostanziale della propria pretesa attraverso l’annullamento del diniego e l’autorizzazione al pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 65/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 66/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 67/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 68/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 69/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 70/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →