Cassazione Civile, Ordinanza n. 30924/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente associativo)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento TARSU emesso dal Comune di Pozzuoli nei confronti della Lega Navale Italiana - Sezione di Pozzuoli, per l'importo complessivo di euro 122.819,58, relativo all'anno d'imposta 2014. L'ente impositore assumeva l'omessa denuncia di una superficie di 15.135 mq, qualificata come area di parcheggio e di servizio. La Commissione tributaria regionale della Campania aveva dichiarato inammissibile l'appello del Comune; contro tale decisione il Comune proponeva ricorso per cassazione con due motivi. La controparte resisteva con controricorso. Prima della decisione, entrambe le parti depositavano un atto congiunto di rinuncia al ricorso e al controricorso ex art. 390 c.p.c., dando atto di un accordo transattivo e chiedendo la compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso e al controricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha disposto la compensazione delle spese di giudizio in ragione dell'intervenuto accordo amichevole tra le parti. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia congiunta al ricorso e al controricorso, sottoscritta e depositata dalle parti, è stata ritenuta sufficiente a determinare l'estinzione del giudizio.
In presenza di rinuncia rituale, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e può regolare le spese secondo l'accordo intervenuto tra le parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La misura del contributo unificato დამატിവo ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia congiunta all'impugnazione e al controricorso, quando rituale e intervenuta nel giudizio di cassazione, determina l'estinzione del processo senza necessità di esame dei motivi di ricorso.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia può essere accompagnata dalla compensazione delle spese se così previsto dall'accordo tra le parti o se la Corte ne prende atto in ragione dell'accordo transattivo intervenuto.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto per le impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili non si applica ai casi di estinzione del giudizio per rinuncia, trattandosi di previsione eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva.
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