Cassazione Civile, Ordinanza n. 13044/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Due lavoratori avevano chiesto al giudice di accertare il diritto a computare, nella base di calcolo della retribuzione dovuta per ferie e permessi, le indennità perequativa e compensativa previste dalla disciplina collettiva/aziendale, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che tali emolumenti fossero collegati all'esecuzione delle mansioni e quindi dovessero rientrare nella nozione di retribuzione feriale. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali e della disciplina collettiva, sostenendo che le indennità sostituivano voci variabili e non fisse e che la corte territoriale aveva interpretato male le clausole collettive; (2) violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, deducendo che la corte d'appello aveva errato nel definire la retribuzione feriale e nell'omesso verificare l'eventuale effetto dissuasivo dell'esclusione delle indennità dal trattamento ferie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le indennità erano previste in relazione all'esecuzione delle mansioni e quindi integravano la nozione eurounitaria di retribuzione feriale; ha inoltre osservato che le censure sull'interpretazione del contratto collettivo si risolvevano in una mera contrapposizione di lettura rispetto a quella del giudice di merito, senza denunciare un effettivo vizio dei canoni ermeneutici. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che la nozione di retribuzione feriale richiede: natura retributiva dell'emolumento; collegamento con le mansioni o con lo status del lavoratore; potenziale effetto dissuasivo della mancata corresponsione, da valutare sulla retribuzione mensile. La corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente applicato tali criteri e compiuto gli accertamenti necessari, almeno implicitamente quanto all'effetto dissuasivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
Richiamato come criterio di interpretazione sistematica delle clausole collettive.
Richiamato tra i canoni di ermeneutica contrattuale oggetto di censura.
Richiamato tra i criteri ermeneutici invocati nel ricorso.
art. 36 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla nozione di retribuzione feriale; la Corte afferma che la disciplina collettiva può escludere o includere voci retributive senza per questo contrastare con la norma costituzionale, nei limiti considerati.
art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE
Fonte eurounitaria della retribuzione durante le ferie, intesa come trattamento economico analogo a quello percepito durante la normale prestazione e idoneo a evitare effetti dissuasivi rispetto al godimento delle ferie.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1 quater
Applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
CCNL del 23/07/1976, art. 5
Richiamato dal ricorrente nel lamentare la violazione della disciplina collettiva.
CCNL autoferrotranvieri del 27/11/2000
Richiamato dal ricorrente nel lamentare la violazione della disciplina collettiva.
Massime di principio
- Ai fini della retribuzione dovuta durante le ferie, rileva qualsiasi emolumento di natura retributiva che sia collegato all'esecuzione delle mansioni o allo status professionale del lavoratore, non essendo decisiva la qualificazione interna della voce come fissa o variabile.
- La nozione eurounitaria di retribuzione feriale richiede una verifica sequenziale: natura retributiva dell'emolumento, collegamento con le mansioni/status del lavoratore e potenziale effetto dissuasivo dell'esclusione dal trattamento ferie.
- L'effetto dissuasivo va apprezzato con riferimento alla retribuzione mensile corrisposta nel periodo feriale, non alla retribuzione annua complessiva.
- In assenza di una disciplina legale specifica, la determinazione della retribuzione dovuta per il periodo di ferie è rimessa alla contrattazione collettiva, che può includere o escludere determinate voci senza violare automaticamente l'art. 36 Cost.
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia della violazione dei canoni di interpretazione contrattuale non può risolversi nella mera proposizione di una lettura alternativa e più favorevole alla parte ricorrente: occorre indicare uno specifico errore nell'applicazione dei canoni ermeneutici.
- L'accertamento della volontà negoziale e della funzione delle clausole collettive è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del rispetto dei canoni legali di interpretazione.
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