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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16636/2025 del 21/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un Comune per il pagamento di una somma rilevante, oltre interessi moratori. Il Comune aveva proposto opposizione sostenendo che l'importo richiesto non corrispondeva alla contabilità in suo possesso. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo ma condannando comunque il Comune al pagamento di una somma residua. In appello, la decisione era stata riformata solo in parte, con ulteriore rideterminazione del credito dovuto sulla base anche di pagamenti intervenuti nel corso del giudizio, e con condanna del Comune alle spese di lite per due terzi. Con il ricorso per cassazione il Comune ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello lo avesse gravato delle spese di secondo grado nonostante l'accoglimento del suo gravame e senza adeguata motivazione, sostenendo che, se pure la ripartizione delle spese era comprensibile in primo grado, non lo era più in appello, dove esso ricorrente sarebbe risultato vittorioso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che il criterio della soccombenza va valutato unitariamente con riguardo all'esito complessivo della lite e non può essere frazionato per singolo grado o fase del processo. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposizione determina un giudizio di merito sulla pretesa creditoria e, se il creditore ottiene comunque il riconoscimento del proprio credito, anche se in misura inferiore a quella azionata, non può essere automaticamente considerato soccombente ai fini delle spese. La Corte ha inoltre rilevato che, quando l'appello è accolto solo parzialmente, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese, ma non porle a carico della parte che, nel complesso, risulti comunque vittoriosa. Alla luce di ciò ha ritenuto legittima la condanna del Comune al pagamento di due terzi delle spese di appello, compensando il residuo, poiché l'esito complessivo della lite era favorevole alla società creditrice. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il criterio della soccombenza va riferito all'esito complessivo della lite e non può essere frazionato per fasi o gradi del giudizio.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione totale o parziale delle spese è consentita nei soli casi e limiti previsti dalla norma; non giustifica la condanna della parte complessivamente vittoriosa al pagamento delle spese in favore della controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel regime delle spese processuali, la soccombenza deve essere valutata in modo unitario con riferimento alla decisione finale e non separatamente per ciascun grado o fase del giudizio.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore che ottenga il riconoscimento, anche solo parziale, del proprio credito non è automaticamente soccombente ai fini della ripartizione delle spese, se l'esito finale gli è complessivamente favorevole.
  • Quando l'appello è accolto solo parzialmente, il giudice può disporre la compensazione totale o parziale delle spese, ma non può addossarle alla parte che resta complessivamente vittoriosa.
  • La revoca del decreto ingiuntivo per accoglimento solo parziale dell'opposizione non implica, di per sé, una reciproca soccombenza idonea a fondare una condanna del creditore alle spese, se la domanda creditoria risulta comunque fondata in parte.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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