Cassazione Civile, Ordinanza n. 10295/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mandataria cessionaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il saldo di un conto corrente bancario, opposto dalla società correntista e dai fideiussori. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto; la Corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo non provata la trasmissione degli estratti conto periodici alla correntista e, in ogni caso, non dimostrato l'ammontare del credito, perché la documentazione prodotta riguardava un conto diverso ed era incompleta. Inoltre aveva ritenuto che, dopo la revoca del decreto, l'opposta dovesse proporre una domanda di accertamento e condanna, non essendo sufficiente chiedere la conferma del decreto ingiuntivo. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto, in sintesi, l'omesso esame di un fatto decisivo costituito da una ricognizione di debito con promessa di pagamento sottoscritta dagli intimati, con piano di rientro rateale; ha poi censurato, per i motivi residui dichiarati assorbiti, la disciplina dell'efficacia confessoria della ricognizione e l'inversione dell'onere probatorio; infine ha denunciato la violazione delle norme processuali e sostanziali per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibile la domanda di conferma del decreto, sostenendo che in appello era stata domandata anche la condanna al pagamento in solido.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo non esaminata dalla Corte territoriale la ricognizione di debito e promessa di pagamento, fatto storico astrattamente decisivo; ha inoltre accolto il quarto motivo, osservando che dagli atti risultava proposta anche la domanda di condanna al pagamento, sicché la declaratoria di inammissibilità di una domanda di sola conferma del decreto era erronea. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
commi 4 e 5; ultimo comma
La causa di inammissibilità per doppia conforme opera solo quando le decisioni di primo e secondo grado coincidono integralmente o si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali; non opera se le due sentenze poggiano su percorsi motivazionali diversi e alternativi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile quando il fatto storico dedotto non sia stato preso in considerazione, neppure implicitamente, dal giudice di merito.
art. 169, secondo comma, c.p.c.
Richiamato solo nel ricostruire la diversa motivazione del primo grado sulla ritardata restituzione del fascicolo di parte; non costituisce ratio decidendi della decisione di legittimità.
Censura assorbita; richiamato in relazione all'efficacia della ricognizione di debito e del piano di rientro.
Censura assorbita; richiamato in relazione al valore confessorio della dichiarazione sottoscritta dagli intimati.
Richiamato nei motivi relativi sia alla prova del credito sia all'effetto della ricognizione di debito; la Corte segnala che il fatto storico omesso potrebbe incidere sulla tenuta del ragionamento probatorio della sentenza impugnata.
Richiamato nei motivi sulla valutazione delle prove e sulla domanda proposta; la Corte accoglie la doglianza sulla mancata considerazione della domanda di condanna risultante dagli atti.
Censura assorbita; richiamato in relazione alla ricognizione di debito e alla possibile inversione dell'onere della prova.
La Corte afferma che il giudice d'appello ha omesso di esaminare una domanda effettivamente proposta, integrando un vizio di omessa pronuncia.
Richiamato nel motivo finale, senza che dalla motivazione risulti una specifica applicazione decisiva autonoma.
Massime di principio
- La preclusione da doppia conforme non opera quando primo e secondo grado si fondano su rationes decidendi diverse e non sovrapponibili, pur riguardando il medesimo rapporto controverso.
- L'omesso esame di una ricognizione di debito o di una promessa di pagamento può essere decisivo quando il documento sia astrattamente idoneo a incidere sulla prova del credito e a neutralizzare le risultanze istruttorie valorizzate dal giudice di merito.
- In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposta può impugnare la decisione sfavorevole e, se del caso, chiedere la condanna al pagamento; la mera revoca del decreto non rende inammissibile la domanda di condanna se questa sia stata effettivamente proposta.
- L'omessa considerazione di una domanda ritualmente introdotta integra violazione dell'art. 112 c.p.c. ed è sindacabile in cassazione come vizio processuale, con accesso diretto agli atti quando necessario.
- La conferma o la revoca del decreto ingiuntivo non esaurisce il potere del giudice di appello di pronunciarsi sul credito azionato, ove l'atto di impugnazione contenga una domanda di condanna sostanzialmente autonoma.
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