Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19184/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto con cui la Corte d'appello di Firenze aveva confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (durata un anno, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. i-ter, D.Lgs. 159/2011). Ha dedotto due motivi principali: 1) vizio ex art. 606 lett. e) c.p.p. per omissione di valutazione del verbale di interrogatorio reso dinanzi al GIP di Siena il 12/07/2022, con conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; 2) contraddittorietà e illogicità per avere la Corte territoriale collegato automaticamente e senza considerare la successione temporale i vari episodi attribuiti al ricorrente, facendo di essi elementi probatori della attualità della pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non consentiti: nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (art. 10, comma 3, D.Lgs. 159/2011) e, quanto alla motivazione, è sindacabile in cassazione soltanto se inesistente o meramente apparente. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva reso ampie argomentazioni e aveva resistito specificamente ai motivi d'appello, per cui non si configurava motivazione inesistente o meramente apparente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 4, comma 1, lett. i-ter

    Fondamento normativo della misura di prevenzione applicata: la sorveglianza speciale per pericolosità specifica, valutata dalla Corte territoriale e confermata per la durata di un anno.

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 3

    Limita il ricorso in Cassazione, nel procedimento di prevenzione, alle sole violazioni di legge; di conseguenza il sindacato sulla motivazione è ammesso solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di comminare una somma alla cassa delle ammende per le impugnazioni inammissibili, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost., sentenza n. 106 del 15 aprile 2015

    Ha confermato la costituzionalità della limitazione del ricorso in Cassazione prevista dall'art. 10, comma 3, D.Lgs. 159/2011.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. U n. 33451/2014 Repaci; Sez. 2 n. 20968/2020 Noviello; Sez. 6 n. 33705/2016 Caliendo; Sez. 1 n. 6636/2016 Pandico)

    Costante giurisprudenza che delimita il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione nei procedimenti di prevenzione: è sindacabile soltanto la motivazione inesistente o meramente apparente, non la valutazione logica o la ponderazione delle fonti di prova operata dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione (misure di sicurezza/sorveglianza speciale) il ricorso per Cassazione è ammesso solo per questioni di diritto: non sono ammessi, di regola, i ricorsi che lamentano semplici vizi di logicità o valutazione delle prove.
  • Una censura sulla motivazione può essere accolta in Cassazione solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente; occorre dimostrare che il giudice non abbia affatto affrontato o motivato il punto controverso.
  • Le contestazioni sulla valutazione della successione temporale degli episodi o sul peso dato a singoli elementi di prova rientrano nella valutazione di merito e, se la Corte d'appello fornisce argomentazioni contrarie, non sono solitamente sindacabili in Cassazione.
  • Chi propone ricorso deve quindi concentrarsi su vizi giuridici o formali (violazioni di legge, carenza totale di motivazione) e documentare chiaramente l'assenza di motivazione, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e, se sussistono profili di colpa nella scelta dei motivi, anche il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; è quindi necessario valutare attentamente la fondatezza giuridica prima di proporre ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.