Cassazione Penale, Ordinanza n. 35548/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un furto aggravato commesso all'interno di un'autovettura, nel corso del quale era stato sottratto l'autoradio. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la responsabilità fosse stata affermata sulla base di elementi probatori valutati in modo illogico, frammentario e contraddittorio. In particolare, la difesa contestava l'apprezzamento delle risultanze tecniche e chiedeva, in sostanza, una diversa lettura delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero manifestamente infondati perché miravano a ottenere una rivalutazione del merito e delle fonti probatorie, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha evidenziato che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato e логico la responsabilità dell'imputato, valorizzando gli esiti delle indagini tecniche del RIS e della Polizia Scientifica: il DNA estratto da una traccia ematica rinvenuta nell'autovettura e le ulteriori analisi dattiloscopiche avevano ricondotto con certezza le tracce all'imputato, in modo univoco e in tre distinte indagini tecniche. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, l'imputato è stato condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
norma incriminatrice del furto, richiamata come base della condanna confermata
circostanza aggravante del furto, contestata e confermata unitamente al reato base
ulteriore aggravante del furto, contestata e confermata unitamente al reato base
in caso di inammissibilità del ricorso, prevede la condanna alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
non citato espressamente nel testo, ma rilevante solo indirettamente per il tema della valutazione probatoria; la decisione richiama comunque il principio di legittimità sulla non rivalutabilità del merito
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per affermare che il pagamento alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, così come l'autonoma sostituzione della valutazione compiuta dai giudici di merito con una diversa e alternativa ricostruzione delle prove.
- Il motivo di ricorso che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello o a proporre una diversa lettura del compendio probatorio, senza individuare specifici travisamenti o manifeste illogicità della motivazione, è inammissibile o comunque manifestamente infondato.
- La motivazione di merito resiste al vaglio di legittimità quando dia conto in modo coerente e non contraddittorio degli esiti di indagini tecniche univoche, capaci di collegare l'imputato al fatto contestato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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