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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02101/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Patti che, all'esito di giudizio abbreviato, l'aveva condannata a 100 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 658 c.p. Il ricorso articolava tre motivi: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per avere il giudice attribuito al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella contestata, in asserita riqualificazione "a sorpresa"; 2) vizio di motivazione e omessa valutazione della consulenza tecnica di parte, ritenendo il ricorso che il giudice avesse trascurato elementi probatori decisivi; 3) mancata possibilità di chiedere in primo grado la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. prima della riqualificazione, con conseguente doglianza sulla motivazione del diniego dell'istituto. La Corte ha rilevato che la riqualificazione non aveva comportato sostanziale immutazione del fatto né lesione del diritto di difesa, che il secondo motivo mirava a una rivalutazione del merito estranea al giudizio di legittimità e che la consulenza di parte era stata espressamente esaminata e disattesa. Quanto al terzo motivo, ha osservato che la particolare tenuità del fatto sarebbe stata comunque astrattamente richiedibile e che il diniego risultava implicitamente motivato dal richiamo alla gravità del fatto e alla condotta successiva dell'imputata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché la riqualificazione del fatto non aveva inciso sulla correlazione accusa-sentenza né sul diritto di difesa, perché le censure sul compendio probatorio richiedevano una nuova valutazione del merito e perché la motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p. era comunque desumibile dal riferimento alla gravità del fatto e alla condotta successiva. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 658 c.p.

    È la norma incriminatrice per la quale la ricorrente era stata condannata in primo grado; la Corte non entra nel merito della sua configurazione, ma prende atto della condanna per tale reato.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto era astrattamente richiamabile nel caso e il suo diniego può risultare implicitamente motivato dal richiamo alla gravità del fatto e alla condotta successiva dell'imputata.

  • artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, c.p.p.

    Norme richiamate in relazione alla memoria difensiva depositata nel giudizio di legittimità.

  • principio di correlazione tra accusa e sentenza

    La diversa definizione giuridica del fatto non viola il principio quando il giudice riqualifica in melius lo stesso episodio storico senza mutamento sostanziale del fatto e senza pregiudizio concreto per la difesa.

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica del fatto non determina violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se permane invariato l'episodio storico contestato e non si produce una sostanziale immutazione del fatto tale da comprimere il diritto di difesa.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova lettura delle prove, poiché le censure che chiedono una diversa valutazione del compendio probatorio sono estranee al controllo di cassazione.
  • La doglianza di omessa valutazione di una consulenza di parte è infondata quando la sentenza di merito dia conto di averla esaminata e motivatamente disattesa.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto può risultare anche implicitamente dalla motivazione resa su altri profili, purché emergano elementi incompatibili con l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., come la gravità del fatto e la condotta successiva dell'imputato.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleParte generaleReati contro la fede pubblica
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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