Cassazione Penale, Sentenza n. 18480/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Acunzo impugna la conferma della condanna per bancarotta documentale fraudolenta (cd. "specifica"): contesta i vizi di motivazione relativi al dolo specifico, sostenendo di essere stato un mero prestanome, nominato amministratore solo formalmente e costretto dall'amministratore di fatto; dichiara di non avere mai avuto accesso alla contabilità e di non aver voluto procurare un ingiusto profitto né agevolare occultamenti, e che la denuncia di smarrimento dei libri sarebbe stata prodotta dopo il fallimento e su istigazione dell'amministratore di fatto. Con il secondo motivo censura il rigetto dell'attenuante ex art. 114 c.p., perché la Corte avrebbe riconosciuto l'assenza di apporto materiale dell'imputato ma contraddittoriamente negato l'attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: il primo motivo è stato ritenuto grezzo e ha assorbito il secondo. La Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale ha motivato la responsabilità dell'imputato in modo insufficiente, limitandosi alla mera carica formale e alla consapevolezza di essere amministratore apparente senza valutare le circostanze concrete e senza dimostrare la rappresentazione del fine specifico (procura di ingiusto profitto o volontà di recare pregiudizio ai creditori) o la consapevolezza che altri agissero con tale dolo. Ha inoltre stigmatizzato l'assenza di precisazioni circa i tempi e il significato della denuncia di smarrimento dei libri. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio rinviato alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 216 comma 1 n. 2) legge fallimentare
Disciplina la bancarotta documentale; la sentenza distingue tra la fattispecie "specifica" (prima parte) che richiede dolo specifico e la fattispecie "generica" (seconda parte) a dolo generico. Per la "specifica" è necessario che l'amministratore formale si sia rappresentato la finalità di procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori, anche se non l'ha perseguita direttamente; per la "generica" è sufficiente la rappresentazione della significativa possibilità che altri alterino la contabilità accompagnata dalla mancata vigilanza.
Richiamato nel contesto delle condotte omissive e delle responsabilità degli amministratori in relazione alla corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili.
Parte del corpus normativo sulla bancarotta; evocata nella disamina delle diverse ipotesi di bancarotta e delle responsabilità documentali dell'amministratore.
Individua l'amministratore di diritto come diretto destinatario dell'obbligo di tenuta e conservazione dei libri contabili; giustifica l'obbligo di vigilanza anche quando la carica sia solo formale.
Richiamato in relazione alla responsabilità per omissione: chi ha la posizione di garanzia (es. amministratore formale) può rispondere penalmente se viene meno al dovere di vigilanza sugli addetti alla gestione e ciò produce l'evento illecito.
Norma sull'attenuante (concorso di persone); la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia negato l'attenuante in modo contraddittorio rispetto alla ricostruzione che attribuiva all'imputato assenza di contributo materiale, e che l'applicazione o il diniego dell'attenuante richiedono motivazione coerente con la ricostruzione probatoria.
Massime di principio
- La mera carica formale di amministratore non determina automaticamente l'esenzione dalla responsabilità penale: l'amministratore formale ha un dovere di vigilanza e può essere responsabilizzato se abdica a tale dovere e rappresenta la significativa possibilità che altri alterino la contabilità.
- Non è però sufficiente, per una condanna per bancarotta documentale con dolo specifico, limitarsi a provare la carica formale: è necessario dimostrare in modo concreto che l'amministratore si è rappresentato la finalità illecita (procura di un ingiusto profitto o pregiudizio ai creditori) o che fosse consapevole che altri agissero con tale dolo.
- La prova del dolo dell'amministratore apparente richiede valutazione delle circostanze concrete; gli indizi derivanti dall'assunzione formale della carica possono essere rilevanti ma devono essere collegati a fatti che consentano di ritenere la rappresentazione dell'elemento soggettivo.
- La denuncia di smarrimento della contabilità è un elemento probatorio la cui rilevanza dipende dal momento in cui è stata presentata e dal contesto: va specificato se antecedente o successiva al fallimento e perché ciò indichi una volontà agevolatrice piuttosto che un atto successivo di copertura.
- In ipotesi di amministratore mero prestanome, il giudice deve evitare automatismi: o si prova la consapevolezza del dolo specifico, oppure, se emerge l'assenza di contributo materiale e sincera ignoranza, può essere valutata l'applicabilità di attenuanti come quella di cui all'art. 114 c.p., purché adeguatamente motivate.
- Il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale impone che la responsabilità dell'amministratore formale sia ancorata a un convincente apprezzamento probatorio della componente soggettiva del reato.
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