Cassazione Penale, Ordinanza n. 23881/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'imputata alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011. In cassazione la difesa deduceva vizio di motivazione, contestando la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di appello: sosteneva che non vi fossero prove della funzionalità del campanello e neppure del fatto che la donna non stesse dormendo al momento del controllo, così da non potersi desumere con certezza la sua assenza dall'abitazione. La censura, tuttavia, riproponeva la medesima versione difensiva già esaminata in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e chiedendo sostanzialmente una diversa lettura delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, perché meramente reiterativo delle doglianze già prospettate in appello e privo di un effettivo confronto critico con le argomentazioni della decisione impugnata. Ha inoltre osservato che le doglianze erano integralmente di merito e miravano a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il testo non specifica la condotta concreta contestata oltre al riferimento al reato.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi contrari, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il criterio relativo alla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di colpa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata, né l'adozione di parametri ricostruttivi alternativi proposti dal ricorrente come più plausibili.
- Il motivo di ricorso per vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione delle stesse doglianze già esaminate in appello, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le censure che mirano esclusivamente a contestare la lettura delle prove compiuta dal giudice di merito non sono scrutinabili in cassazione se non denunciano un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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