Cassazione Penale, Sentenza n. 1298/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente sosteneva che il provvedimento aveva omesso di valutare dichiarazioni rese in dibattimento (Celestino Abbruzzese, Franco Bruzzese, Anna Palmieri, Luca Pellicori) depositate con memoria difensiva del 4/10/2024 e idonee a dimostrare la sua estraneità alle dinamiche associative contestate; contestava inoltre l'apprezzamento delle dichiarazioni di altri collaboratori (Ivan Barone, Roberto Porcaro), l'interpretazione di intercettazioni e la insufficienza degli elementi indiziari a fondare la misura cautelare. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha dichiarato inammissibili i motivi che chiedevano una rivalutazione integrale delle prove (secondo, terzo e quarto motivo) e ha ritenuto fondato il primo motivo perchè l'ordinanza del Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato sulla valutazione delle dichiarazioni sopravvenute (Abbruzzese, Bruzzese, Palmieri, Pellicori) rispetto alla sentenza rescindente. Per tale carenza motivazionale la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, limitatamente alle questioni indicate. Le altre censure (quinto, sesto, settimo) sono state assorbite dall'accoglimento del primo motivo. In sintesi: annullamento con rinvio per rinnovata e motivata valutazione delle dichiarazioni sopravvenute e del loro impatto sul quadro indiziario.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limita l'estensione dei motivi in cassazione richiedendo la rappresentazione essenziale dei profili di censura; la Corte richiama il rispetto di questi limiti nella formulazione dei motivi.
Norma che definisce il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte richiama che per la custodia cautelare occorre un quadro di gravi indizi e che non è sufficiente la mera frequentazione o rapporti occasionali: è necessaria valutazione dell'affectio societatis e di elementi indiziari convergenti.
Riferimento alla disciplina processuale relativa all'assunzione e valutazione delle dichiarazioni di persone informate sui fatti o collaboratori; la Corte sottolinea la necessità di motivare la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni sopravvenute.
Richiami alla disciplina sull'acquisizione e valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori; la decisione evidenzia che la revoca del programma di collaborazione incide sull'accertamento dell'attendibilità e deve essere considerata dal giudice di merito.
art. 310, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento con rinvio; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- Se emergono dichiarazioni processuali sopravvenute dopo una sentenza rescindente che possono incidere sul quadro indiziario, il giudice del riesame deve esaminarle e motivare espressamente se e perché non mutano la gravità indiziaria; l'omessa motivazione su tali elementi può determinare annullamento per difetto di motivazione.
- La Corte di Cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione di merito delle prove: non ammette richieste di rinnovato esame probatorio o di diverso apprezzamento delle intercettazioni salvo che la motivazione del giudice sia manifestamente illogica o ometta punti decisivi.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vanno valutate con attenzione e il loro valore probatorio può essere ridotto dalla revoca del programma di collaborazione o dalla mancanza di riscontri; il giudice deve specificare il rilievo attribuito a tali dichiarazioni.
- Per misure cautelari in materia di associazione mafiosa è necessario un quadro di gravi indizi convergenti e non bastano rapporti di mera frequentazione o scambi occasionali: occorre evidenza di partecipazione strutturata (affectio societatis) o di utilità ricevute per il sodalizio.
- La contestazione di travisamento del contenuto di intercettazioni richiede motivazione precisa da parte del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo casi di illogicità manifesta o motivazioni carenti.
- Quando la Cassazione annulla per omessa motivazione, il rinvio è limitato alle questioni specificamente indicate: il giudice di merito dovrà integrare la motivazione e rivalutare solo gli aspetti esplicitamente denunciati.
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