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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28294/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una società finanziaria ha proposto regolamento di competenza contro l'ordinanza con cui il Tribunale aveva sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il giudizio di opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria promosso da un debitore. La sospensione era stata disposta in attesa della definizione di un diverso giudizio pendente in appello, relativo alla validità della fideiussione prestata dal debitore e posta a fondamento della sua responsabilità per il debito oggetto della procedura esecutiva. La ricorrente sosteneva che mancassero i presupposti per la sospensione. Prima che la Corte decidesse sul merito del regolamento, però, la ricorrente depositava rinuncia all'impugnazione.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al regolamento di competenza e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese, poiché le parti intimate non avevano svolto attività difensiva, e ha negato l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, osservando che tale misura non si estende ai casi di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.

    La sospensione pregiudiziale era stata disposta dal giudice di merito; la Corte non ne esamina nel merito la correttezza perché il regolamento è stato rinunciato.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia all'impugnazione, se rituale, comporta l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Il doppio contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al regolamento di competenza o al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio, senza necessità di una decisione sul merito delle censure.
  • In assenza di attività difensiva delle parti intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
  • La disciplina del doppio contributo unificato ha natura eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica: non opera nei casi di rinuncia all'impugnazione.
  • La sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. presuppone un effettivo rapporto di pregiudizialità tra cause, ma la Corte non si pronuncia sul punto quando il ricorso è validamente rinunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRegolamento di competenza
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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