Cassazione Penale, Sentenza n. 33329/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la rideterminazione della pena operata dalla Corte d'appello di Milano: il difensore deduceva violazione di legge (artt. 81 e 133 c.p.) sostenendo che la pena-base utilizzata per calcolare l'aumento per la continuazione sarebbe stata quella indicata nella sentenza n. 348 del 2021, che non era passata in giudicato, rendendo quindi illegittima la determinazione della pena complessiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur rilevando un richiamo preliminare errato alla sentenza n. 348/2021 nella motivazione della Corte d'appello, la Cassazione ha accertato che la pena-base effettivamente adottata era quella della sentenza n. 522 del 2017, che era passata in giudicato; di conseguenza non sussiste vizio nella determinazione della pena e l'aumento per continuazione è stato ritenuto legittimo. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come criterio di individuazione della pena complessiva in caso di continuazione; la Corte valorizza che la pena-base valida deve derivare da sentenza passata in giudicato
Norma che disciplina la determinazione della pena e l'applicazione delle circostanze; utilizzata nel quadro della contestazione sulla legittimità della pena-base e della sua corretta individuazione
Prevede la condanna alle spese processuali della parte privata che propone ricorso rigettato; la Cassazione lo ha applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Riferimento procedurale: il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi della norma (riferimento alle modalità di celebrazione del procedimento in Cassazione)
Massime di principio
- Una sentenza non passata in giudicato (non definitiva) non può essere presa come punto di riferimento per determinare la pena-base se il calcolo effettivo si fonda su una diversa sentenza già definitiva; ciò che conta è la pena effettivamente adottata e passata in giudicato, non eventuali riferimenti errati nella motivazione
- Se si contesta l'aumento per continuazione per uso di una sentenza non definitiva, è necessario dimostrare che la Corte ha materialmente adottato quella sentenza quale pena-base; un mero richiamo formale o un errore di indicazione nella motivazione può essere irrilevante se la determinazione della pena è avvenuta correttamente sulla base di altra sentenza definitiva
- La parte privata che propone ricorso per cassazione e lo vede rigettato può essere condannata al pagamento delle spese processuali in base all'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare il merito e la fondatezza del ricorso prima di proporlo
- In casi di determinazione della pena complessiva per continuazione, conviene verificare sempre quali sentenze pregresse siano effettivamente passate in giudicato e come la Corte le abbia utilizzate nel calcolo (pena-base, eventuali ricadute di circostanze)
- Per impugnare con efficacia errori nella motivazione, è utile dimostrare un nesso materiale tra l'errore indicato e l'alterazione concreta della determinazione della pena (cioè che l'errore abbia inciso sul quantum della pena inflitta)
Testo integrale
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