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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18287/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite nasce da un giudizio relativo a fondi rustici confinanti. Gli attori avevano promosso in origine un'azione per il regolamento di confini, assumendo che il loro dante causa avesse acquistato la proprietà del fondo con due contratti poi confluiti in un atto pubblico del 1995 e contestando il vanto del convenuto di essere proprietario di una porzione del terreno. Nel giudizio interveniva anche una società, proprietaria del fondo limitrofo, che lamentava a sua volta l'incertezza del confine. In primo grado il tribunale riqualificava la domanda come azione di rivendicazione, accertava l'usucapione di una porzione del fondo in favore del convenuto e rigettava la domanda degli attori. In appello, gli attori contestavano la sentenza, ma la corte territoriale dichiarava inammissibili sia il loro appello sia quello incidentale della società intervenuta, confermando la decisione di primo grado. Con il ricorso per cassazione gli attori deducevano: 1) violazione dell'art. 329, comma 2, c.p.c., assumendo che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto necessaria una specifica impugnazione del capo relativo all'accertamento dell'usucapione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la corte considerato la produzione documentale relativa all'atto pubblico di acquisto del 1995.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la sentenza di primo grado era stata riqualificata come azione di rivendicazione, ma gli attori avevano impostato le impugnazioni come se si trattasse ancora di un'azione di regolamento di confini. La corte territoriale aveva correttamente applicato l'art. 329, comma 2, c.p.c., poiché, a fronte dell'accoglimento dell'usucapione in un giudizio di rivendicazione, l'appello doveva innanzitutto investire il capo relativo all'usucapione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorso non riportava i passaggi essenziali dell'atto di acquisto del 1995, impedendo alla Corte di valutare la denunciata omissione di esame. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    In presenza di una sentenza che accoglie una domanda di usucapione nell'ambito di un giudizio di rivendicazione, l'impugnazione deve investire specificamente il capo relativo all'usucapione; se l'appellante censura soltanto l'individuazione del confine, l'appello può essere dichiarato inammissibile o comunque non cogliere la ratio decidendi.

  • art. 360 c.p.c.

    omessoesame circa fatto decisivo

    Il motivo di ricorso per cassazione che deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve consentire alla Corte di verificare direttamente il fatto asseritamente trascurato, mediante adeguata riproduzione degli atti rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13

    Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di primo grado è stata riqualificata dal giudice come azione diversa da quella originariamente prospettata, le impugnazioni devono confrontarsi con la qualificazione giuridica ormai consolidata, altrimenti difettano di corretta impostazione e non colgono la ratio decidendi.
  • Se in un giudizio di rivendicazione viene accolto un capo di sentenza sull'usucapione, l'appello deve investire prioritariamente quel capo, perché esso costituisce il presupposto logico-giuridico della decisione; censurare solo profili consequenziali o accessori non è sufficiente.
  • Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non trascrive o almeno non riproduce in modo adeguato i passaggi essenziali dei documenti su cui fonda la censura, impedendo il controllo di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione della disciplina sul raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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