Cassazione Penale, Sentenza n. 21111/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha confermato la condanna per il reato di maltrattamenti nei confronti di più bambini (2-3 anni) affidati alle sue cure. Il ricorso articolava cinque motivi: (1) vizi di motivazione sull'elemento oggettivo e sull'abitualità delle condotte, con contestazione della valutazione delle videoriprese e della mancata acquisizione di testimonianze di genitori e colleghe; (2) carenza di prova del dolo, con richiamo a gravi carenze organizzative della scuola e a rapporti numerici non conformi che avrebbero giustificato o attenuato i comportamenti della ricorrente; (3) e (4) denuncia di "reformatio in peius" e mancata riduzione della pena dopo che l'appello aveva escluso la responsabilità per alcune specifiche ipotesi contestate in primo grado; (5) insufficienza e contraddittorietà della motivazione sul bilanciamento delle attenuanti generiche rispetto alla gravità dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i suoi punti. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che chiedevano una rivalutazione del materiale probatorio (in particolare delle videoriprese) e ha confermato che il reato di maltrattamenti è un reato di condotta: è sufficiente l'esistenza di comportamenti oggettivamente maltrattanti idonei a provocare sofferenza psico-fisica, anche quando la vittima, per tenera età, non percepisca o non manifesti pienamente tale stato. La Corte ha escluso che carenze organizzative della scuola possano automaticamente escludere la volontà dell'agente, ha ritenuto infondati i rilievi sul presunto "peggioramento" della posizione in appello (anche perché la pena di primo grado era già al minimo edittale) e ha giudicato correttamente motivato il rigetto delle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili per il presente grado di giudizio (liquidate in misura prossima al minimo tariffario).
Norme richiamate
art. 572 cod. pen. (maltrattamenti)
La Corte interpreta il reato come reato di condotta non di evento: è sufficiente che le condotte siano oggettivamente idonee a determinare sofferenza fisica o psichica nella vittima; non è necessario che la vittima manifesti esternamente lo stato di sofferenza, specie se di tenera età.
art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti e bilanciamento)
Il giudice del merito ha discrezionalità nel giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; la motivazione sul punto è sindacabile in cassazione solo se contraddittoria o mancante. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'esclusione della prevalenza delle attenuanti generiche.
art. 612-bis cod. pen. (atti persecutori)
La sentenza richiama l'art. 612-bis per distinguere la struttura normativa: mentre l'art. 612-bis è costruito come reato di evento con effetti psicologici specifici richiesti, l'art. 572 è orientato a valutare la condotta obiettiva dell'agente.
art. 616 cod. proc. pen. (spese processuali)
La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 616; ha altresì disposto la rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente grado, liquidandole in misura prossima al minimo tariffario.
Massime di principio
- Il reato di maltrattamenti (art. 572) va valutato come reato di condotta: è sufficiente che il comportamento sia oggettivamente idoneo a causare sofferenza, anche se la vittima, per età o altre ragioni, non esplicita sintomi esterni.
- Le videoriprese e altri elementi probatori sono valutati dal giudice di merito e la cassazione non è sede per una rivalutazione di fatto, salvo dimostrare un "travisamento" palese e non controvertibile che comprometta l'intero impianto motivazionale.
- Per contestare in cassazione la valutazione probatoria occorre indicare in modo specifico e non generico come l'errore contestato abbia inciso decisivamente sulla decisione; mere eccezioni generiche sulle carenze istruttorie sono inammissibili o infondate.
- Le condizioni organizzative dell'ente (es. carenza di personale) non escludono automaticamente il dolo o la volontà dell'agente: va dimostrato in che modo tali condizioni abbiano reso inevitabile o giustificato la condotta antigiuridica.
- La "reformatio in peius" non si applica automaticamente quando l'appello modifica l'assetto delle contestazioni: se il reato rimane unico e la pena è già fissata al minimo edittale, l'esclusione di alcune condotte può non comportare una riduzione della pena.
- Il giudizio di bilanciamento sulle attenuanti è di fatto e richiede motivazione; la cassazione interviene solo se tale motivazione è contraddittoria o mancante.
- In procedimenti con vittime di tenera età la valutazione degli effetti psicologici deve tener conto della possibile assenza di manifestazioni esteriori, senza trasformare la fattispecie in un reato di evento.
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