Cassazione Penale, Sentenza n. 23557/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di autorizzazione a colloqui telefonici e/o videotelefonici con il difensore, formulata in ragione dell'ampia distanza tra la Casa Circondariale di Voghera (luogo della detenzione) e lo studio professionale del difensore a Roma. Si censura l'adozione del provvedimento senza previo parere del PM e una motivazione insufficiente e non pertinente, che avrebbe indebitamente ribaltato l'onere probatorio sul difensore e leso l'effettività del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al GIP del Tribunale di Palermo per nuovo esame. La motivazione del GIP è stata ritenuta non pertinente (si era limitata a richiamare l'assenza di ostacoli per colloqui in presenza) e non rispettosa delle esigenze difensive; pertanto il provvedimento è stato cassato per carenza motivazionale e per non aver adeguatamente considerato la giustificazione della distanza e l'effettività del diritto di difesa.
Norme richiamate
Costituzione, art.111, comma 7
I provvedimenti che possono inasprire l'afflittività della misura (come limitazioni ai colloqui) sono impugnabili in Cassazione; la Corte può sindacarne la legittimità
D.P.R. n.230/2000, art.39 (regolamento penitenziario)
La disciplina sulla corrispondenza telefonica (limiti numerici settimanali e valutazione del direttore) si applica anche ai colloqui con il difensore; tuttavia tali limiti devono essere bilanciati con il diritto di difesa
Ordinamento penitenziario, art.18
«i detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio della misura o della pena»
Riafferma il diritto dei detenuti a comunicare con il difensore fin dall'inizio della detenzione, spostando il focus sull'effettività del diritto di difesa anche quando si richiedono modalità a distanza
Codice di procedura penale, art.104
Richiamato come possibile limite/condizione alle comunicazioni con il difensore; eventuali limitazioni devono essere specificamente motivate e proporzionate
Massime di principio
- Le limitazioni ai colloqui telefonici o videotelefonici tra detenuto e difensore richiedono motivazione specifica, congrua e proporzionata: il giudice deve spiegare perché il diritto a comunicare a distanza può essere limitato.
- L'onere di giustificare una restrizione spetta all'autorità che la dispone (es. GIP o direttore dell'istituto), non al difensore o al detenuto; non è ammessa inversione indebita dell'onere probatorio.
- La rilevante distanza geografica tra luogo di detenzione e luogo di esercizio dell'attività professionale del difensore è un elemento pertinente da valutare ai fini dell'autorizzazione a colloqui a distanza.
- La normativa sul controllo delle comunicazioni (art.39 DPR 230/2000) si applica anche alle comunicazioni con il difensore, ma va interpretata alla luce dell'art.18 dell'Ordinamento penitenziario e del principio di effettività del diritto di difesa.
- Le ordinanze che aggravano l'afflittività della misura o limitano diritti fondamentali sono impugnabili in Cassazione ex art.111, comma 7 Cost.; in assenza di sufficiente motivazione è probabile l'annullamento con rinvio.
- In caso di diniego motivato genericamente con riferimento alla possibilità di colloqui in presenza, è opportuno chiedere il riesame o proporre ricorso, evidenziando la distanza e l'incidenza sulle esigenze difensive; la mancanza del parere del PM o di una motivazione adeguata può costituire vizio impugnabile.
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