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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11621/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio introdotto dai proprietari di un immobile in Formello nei confronti della confinante, per ottenere la condanna di quest'ultima alla sistemazione di un muro di contenimento di un terrapieno dissestato e al risarcimento dei danni. La convenuta propose domanda riconvenzionale chiedendo l'accertamento dell'abusività del fabbricato attoreo per violazione delle distanze previste dalle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Formello e la condanna all'arretramento dell'edificio sino a 4 metri dal confine. Il Tribunale accolse la domanda principale per quanto qui rileva e, in accoglimento della riconvenzionale, ordinò l'arretramento del fabbricato. La Corte d'appello respinse l'appello principale dei proprietari e dichiarò inammissibile, per tardività, l'appello incidentale della confinante. In cassazione i ricorrenti principali hanno censurato: 1) la falsa applicazione delle NTA del PRG comunale, perché il PRG era stato solo adottato e non ancora approvato dalla Regione Lazio al momento del rilascio della licenza edilizia e della costruzione; 2) la falsa applicazione del D.M. n. 1444/1968, sostenendo che l'art. 9 disciplina le distanze tra fabbricati e non una distanza dal confine. La resistente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo la violazione dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto tardiva la sua costituzione, assumendo che lo spostamento dell'udienza dovesse far slittare anche il termine per l'appello incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo fondati entrambi i motivi: ha affermato che le norme urbanistiche locali non erano ancora efficaci nei rapporti tra privati al momento della costruzione, perché il PRG non era stato ancora approvato e pubblicato nei modi richiesti; ha inoltre escluso che l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 imponesse, nel caso concreto, una distanza di cinque metri dal confine. Ha invece rigettato il ricorso incidentale, ritenendo che il differimento dell'udienza disposto dal Presidente di sezione per ragioni organizzative, assimilabile al meccanismo automatico dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c., non incidesse sui termini di costituzione né sulla tempestività dell'appello incidentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge utilizzata per proporre entrambi i motivi del ricorso principale e il motivo del ricorso incidentale.

  • art. 7 NTA del PRG del Comune di Formello

    non era opponibile nei rapporti tra privati al momento della costruzione, perché lo strumento urbanistico non era ancora efficace per mancata approvazione e pubblicazione.

  • art. 9 D.M. n. 1444/1968

    non è stato ritenuto fonte di una distanza di cinque metri dal confine; la disposizione disciplina le distanze tra pareti finestrate e pareti antistanti e opera nei rapporti tra privati solo nelle condizioni indicate dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 2 L. n. 517/1966

    richiamato per le misure di salvaguardia che impedivano il rilascio di titoli edilizi in contrasto con il PRG adottato per il periodo di efficacia previsto.

  • art. 17 L. n. 765/1967

    richiamato per affermare che, in mancanza di PRG approvato, non erano imposte distanze minime dal confine diverse da quelle del codice civile.

  • art. 168-bis, comma 4, c.p.c.

    il differimento automatico dell'udienza alla prima udienza utile del giudice designato non richiede comunicazione alle parti e non incide sui termini di costituzione.

  • art. 168-bis, comma 5, c.p.c.

    si applica solo al differimento disposto dal giudice istruttore per esigenze organizzative, con motivazione e comunicazione alle parti, e in tal caso incide eccezionalmente sui termini di costituzione.

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato nel combinato disposto con l'art. 167 c.p.c. per il computo del termine di costituzione del convenuto/appellato.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel combinato disposto con l'art. 166 c.p.c. per il computo del termine di costituzione del convenuto/appellato.

  • art. 343, comma 1, c.p.c.

    l'incidenza sul termine di costituzione dell'appellato rileva anche ai fini dell'ammissibilità dell'appello incidentale.

  • art. 82 disp. att. c.p.c.

    prevede il differimento automatico dell'udienza alla prima udienza utile del giudice designato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente in cassazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Le norme urbanistiche locali sulle distanze tra costruzioni sono opponibili nei rapporti tra privati solo quando lo strumento urbanistico sia stato validamente adottato, approvato dall'organo regionale e reso conoscibile mediante pubblicazione; prima di tali adempimenti resta applicabile la disciplina codicistica delle distanze.
  • L'approvazione regionale dello strumento urbanistico non produce, di regola, effetti retroattivi sui rapporti tra privati rispetto a fabbricati già ultimati prima della pubblicazione dello strumento stesso.
  • L'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 non introduce automaticamente una distanza dal confine di cinque metri, ma disciplina le distanze minime tra pareti finestrate e pareti antistanti; esso opera nei rapporti tra privati solo come integrazione della normativa locale nei casi e nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
  • Il differimento automatico dell'udienza di prima comparizione previsto dal sistema tabellare e dall'art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non richiede comunicazione alle parti e non sposta il termine di costituzione dell'appellato; diverso è il differimento ex comma 5, che invece, per la sua natura eccezionale, incide sul computo dei termini processuali.
  • L'appello incidentale è intempestivo solo se la tardività deriva da un differimento dell'udienza idoneo a incidere sui termini di costituzione; non basta un mero spostamento automatico dell'udienza alla prima data utile del giudice designato.

Come è indicizzato

MaterieConformità urbanistica e catastaleCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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