Cassazione Penale, Sentenza n. 29943/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per oltraggio a pubblico ufficiale, deducendo tra l'altro la nullità del giudizio per mancata pubblicità dell'udienza di primo grado. L'udienza si era svolta all'interno della Casa circondariale di Ascoli Piceno perché l'imputato, sottoposto al regime 41-bis, partecipava in videoconferenza e il Tribunale non disponeva di idonea strumentazione. Si è censurata la celebrazione in carcere come lesiva dell'obbligo di pubblicità ex art. 471 c.p.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo e ha dichiarato la nullità dell'intera procedura per violazione dell'art. 471, comma 1, c.p.p., perché l'udienza si è svolta in luogo non ordinariamente deputato (la casa circondariale) senza misure compensative atte a garantire la effettiva pubblicità (informazione e accesso del pubblico e dei media). Ha chiarito che la pubblicità è un valore costituzionale e CEDU (art. 6) e non può essere derogata per mera carenza di strumentazione; la nullità non è sanata dalla mancanza di un danno concreto alla difesa, essendo soggetta al principio di tassatività delle nullità. Conseguentemente la Corte ha annullato le sentenze di primo e secondo grado e ha disposto la regressione del procedimento al Tribunale per la rinnovazione del dibattimento.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 471 c.p.p. come principio che impone la celebrazione del processo in pubblica udienza; la celebrazione fuori dall'aula richiede garanzie compensative che assicurino l'effettiva pubblicità. L'assenza di tali garanzie integra la nullità prevista dalla norma.
art. 146 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come base normativa per la partecipazione dell'imputato tramite videoconferenza; la Corte rileva che l'uso della videoconferenza non autorizza automaticamente la celebrazione in luogo non pubblico se non sono previste misure per garantire la pubblicità.
Ricordata come causa della impossibilità di tradurre l'imputato in aula; la Corte sottolinea che la particolare condizione detentiva non può giustificare la deroga al principio di pubblicità senza adeguate misure compensative.
art. 177, 178, 179, 182, 183, 184 cod. proc. pen.
Richiamate le norme sulla disciplina delle nullità e sulla loro tassatività e sanabilità. La Corte osserva che la nullità per mancanza di pubblicità è speciale e relativa, non sanata dall'assenza di pregiudizio concreto e non rientra nelle ipotesi di sanatoria previste dagli artt. 183-184 c.p.p.
art. 6 CEDU
La Corte usa l'art. 6 CEDU per motivare la centralità della pubblicità del processo come garanzia di equo processo e come interesse non solo dell'imputato ma della collettività al controllo dell'esercizio della giurisdizione.
Corte EDU, Riepan c. Austria (14/11/2000)
La sentenza è richiamata per il principio secondo cui lo svolgimento del processo in un luogo non ordinariamente accessibile (es. carcere) può ledere la pubblicità se non sono adottate misure compensative efficaci (informazione sul luogo e accesso effettivo di pubblico e media).
D.I. n.137 del 2020, art. 23 comma 8 e art.7 d.l. 23 luglio 2021 n.105
Richiamate in relazione al trattamento 'cartolare' del procedimento; la Corte segnala che il procedimento è stato trattato in forma cartolare secondo le norme emergenziali citate, senza però incidere sulla valutazione della nullità per difetto di pubblicità.
Corte costituzionale, sent. n.109/2015
Richiamata per affermare che la pubblicità del giudizio penale è principio connaturato ad un ordinamento democratico e derogabile solo per esigenze costituzionalmente fondate e su base normativa.
Massime di principio
- La celebrazione dell'udienza in luogo non ordinariamente deputato (es. carcere) integri rischio di violazione del principio di pubblicità se non sono adottate misure compensative concrete (diffusione della data/luogo, accesso effettivo per pubblico e media, sistemi tecnici che consentano partecipazione esterna).
- La mancanza di pubblicità ex art. 471 c.p.p. configura una nullità rilevante che non può essere sanata dalla mera assenza di un pregiudizio concreto per la difesa: le nullità processuali sono soggette a tassatività e regole specifiche di sanabilità.
- Per imputati in regime speciale (es. 41-bis) che partecipano tramite videoconferenza, il giudice deve attivare soluzioni che assicurino comunque l'effettiva pubblicità del dibattimento (trasferimento in aula attrezzata, uso di strutture pubbliche accessibili, misure di informazione e accesso al pubblico), e non può semplicemente svolgere l'udienza all'interno dell'istituto penitenziario senza garanzie.
- La pubblicità dell'udienza tutela un interesse collettivo alla trasparenza dell'attività giurisdizionale; la verifica della presenza di un "danno" per la difesa non esaurisce la valutazione sulla legittimità della celebrazione non pubblica.
- La deduzione di nullità per difetto di pubblicità deve risultare tempestiva (es. sollevata in prima udienza) per non incorrere in preclusioni; se tempestiva, la nullità comporta la regressione del processo e la rinnovazione del dibattimento.
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