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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19713/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

Le ricorrenti, figlie ed eredi di un soggetto deceduto, hanno convenuto l'erede della sorella del de cuius chiedendo: la restituzione di una somma complessiva che assumevano indebitamente prelevata dalla dante causa da conti correnti e depositi titoli cointestati; l'accertamento della proprietà esclusiva del de cuius su un ulteriore importo ancora accreditato su un deposito titoli; in subordine, una diversa quantificazione della somma da restituire e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La resistente ha contestato la domanda, sostenendo che le somme derivassero dall'attività commerciale comune svolta dai due fratelli e che fossero quindi di proprietà comune. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione delle attrici ritenendo comuni le somme affluite sui rapporti bancari e legittimi i prelievi effettuati dalla dante causa della resistente. In cassazione sono stati dedotti quindici motivi, centrati soprattutto su: omessa o apparente motivazione; violazione delle norme sulla proprietà delle somme accreditate su conti cointestati e su conto intestato a un solo soggetto; erronea applicazione della presunzione di comproprietà; violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove; illegittimo rigetto della c.t.u.; inattendibilità/incapacità del teste commercialista; omessa pronuncia su un deposito titoli intestato esclusivamente alla dante causa della resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo parzialmente i primi tre motivi. Ha ritenuto corretto l'impianto della sentenza d'appello quanto ai rapporti effettivamente cointestati, affermando che nei rapporti interni tra cointestatari opera la presunzione di pari quota dell'art. 1298, comma 2, c.c., superabile anche con presunzioni semplici. Ha però censurato la decisione nella parte in cui ha applicato tale criterio anche al conto corrente intestato esclusivamente al de cuius: su un conto intestato a un solo soggetto non opera la presunzione di contitolarità, sicché le somme accreditate devono presumersi di pertinenza dell'intestatario, salvo prova di un diverso titolo (ad esempio affidamento delle somme con obbligo di restituzione). Per il resto, la Corte ha dichiarato infondati o inammissibili gli altri motivi: ha escluso che la sentenza d'appello avesse pronunciato su una comunione ereditaria o su una società di fatto; ha ritenuto legittima la valutazione probatoria compiuta; ha confermato che la c.t.u. esplorativa può essere negata; ha giudicato corretta la valutazione di attendibilità dei testimoni e inammissibile la doglianza sull'omessa pronuncia relativa a un deposito non compreso nell'originaria domanda. Ne è derivata la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per il riesame limitato ai profili accolti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice omette di pronunciarsi su domande, eccezioni o capi autonomi della decisione; non basta il mancato esame di singoli elementi istruttori o di questioni non decisive come prospettate nel ricorso.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è configurabile solo in presenza di motivazione inesistente, apparente, perplessa o gravemente contraddittoria; non consente un nuovo esame del merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve essere idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio, ma non può essere censurata per il solo dissenso sulla valutazione dei fatti.

  • art. 832 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti come norma sulla proprietà, ma non applicato dalla Corte come fondamento autonomo della decisione.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti in relazione alla fonte dell'obbligazione di restituzione; non assume una ratio decisoria autonoma nella sentenza.

  • art. 1298, secondo comma, c.c.

    Nei rapporti interni tra cointestatari di un rapporto bancario il credito o il debito solidale si divide in quote uguali, salvo prova contraria; la presunzione di pari quote può essere superata anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 1823 c.c.

    Richiamato nelle censure sul conto corrente, ma non valorizzato come norma decisiva.

  • art. 1852 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti in tema di disponibilità delle somme sul conto corrente; non è la base della ratio decidendi.

  • art. 1854 c.c.

    La presunzione di pari quote riguarda i rapporti interni tra cointestatari; il richiamo a questa norma opera solo nei rapporti con la banca e non giustifica da solo la contitolarità interna.

  • art. 2247 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti per sostenere l'esistenza di una società di fatto; la Corte ha escluso che la controversia implicasse l'accertamento di una società.

  • art. 2249 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti in tema di società; non è norma decisiva nella soluzione adottata.

  • art. 2251 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti in tema societario; non incide sulla ratio decidendi.

  • art. 2253 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti; non è stato applicato dalla Corte come fondamento della decisione.

  • art. 244 c.p.c.

    La censura sulla prova testimoniale è inammissibile se non si riportano puntualmente i capitoli di prova e se si pretende un riesame del merito.

  • art. 246 c.p.c.

    Richiamato in tema di incapacità a testimoniare; la Corte distingue tra capacità a testimoniare e attendibilità della deposizione.

  • art. 2697 c.c.

    L'errore sul riparto dell'onere della prova sussiste solo se il giudice lo pone a carico della parte sbagliata; nel caso concreto la Corte d'appello ha correttamente applicato la regola di giudizio, distinguendo tra fatti da provare e presunzioni da superare.

  • art. 2727 c.c.

    Consente il ricorso alle presunzioni semplici per ricostruire i fatti quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    La prova contraria alla presunzione di pari quota può essere data anche mediante presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 61 c.p.c.

    La consulenza tecnica è mezzo istruttorio rimesso alla discrezionalità del giudice, non un mezzo di prova sostitutivo dell'onere probatorio delle parti.

  • art. 191 c.p.c.

    La c.t.u. può essere disposta solo per valutare elementi già acquisiti o per questioni tecniche, non per colmare lacune probatorie con indagini esplorative.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Massime di principio

  • Nei rapporti interni tra cointestatari di un rapporto bancario opera, salvo prova contraria, la presunzione di pari contitolarità del saldo o dei titoli, e tale presunzione può essere superata anche con presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
  • La presunzione di cui all'art. 1298, comma 2, c.c. presuppone la cointestazione del rapporto: non può essere estesa a somme accreditate su un conto intestato esclusivamente a un solo soggetto, rispetto al quale le somme si presumono di pertinenza dell'intestatario salvo prova di un diverso titolo.
  • Quando si deduce un vizio di motivazione o omessa pronuncia in cassazione, non è sufficiente contestare il merito della valutazione probatoria o trascrivere i motivi d'appello: occorre individuare uno specifico fatto storico decisivo realmente trascurato o un vero mancato esame di una domanda o eccezione autonoma.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per supplire alle carenze di allegazione o di prova della parte, né può essere disposta a fini meramente esplorativi.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la scelta delle prove ritenute decisive appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieMandatoCompensazioneProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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