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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20278/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utente NCC)

La controversia

La controversia nasce da sei verbali di accertamento elevati nel 2015 per ingressi in una zona a traffico limitato di Roma senza la preventiva comunicazione richiesta dall'art. 5-bis della legge n. 21/1992, dal regolamento comunale e da una deliberazione capitolina. Il ricorrente, titolare di licenza NCC rilasciata da altro Comune e di autorizzazione annuale di accesso alla ZTL e alle corsie preferenziali di Roma Capitale, ha contestato le sanzioni deducendo che la revoca del permesso di accesso fosse illegittima perché fondata su delibere comunali poi sospese e annullate dal TAR Lazio. Con il ricorso per cassazione ha censurato: l'inutilizzabilità, in appello, della sentenza del TAR con attestazione del passaggio in giudicato; l'omessa pronuncia sull'argomento relativo alla concorrenza e al diritto UE; la violazione della disciplina sulla sospensione dell'efficacia delle modifiche alla legge n. 21/1992; l'erronea applicazione dell'art. 5-bis e la pretesa riviviscenza delle autorizzazioni dopo l'annullamento degli atti comunali; l'omesso esame delle difese di Roma Capitale sul successivo reinserimento del veicolo in permesso temporaneo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per carenza di interesse e per difetto di specificità, ha accolto il terzo motivo ritenendo che nel 2015 l'art. 5-bis della legge n. 21/1992 non fosse operante perché la sua efficacia era sospesa, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 17541/2023. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, perché verifichi se le condotte contestate integrino comunque violazioni della disciplina previgente degli artt. 3 e 11 della legge n. 21/1992 e la compatibilità dei regolamenti comunali con il diritto unionale, nonché l'incidenza del contenzioso amministrativo sulle autorizzazioni e sui verbali. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La produzione tardiva della sentenza amministrativa con attestazione di passaggio in giudicato è stata ritenuta, in sé, non decisiva ai fini dell'esito perché la decisione di merito si è fondata sul contenuto della sentenza stessa; il motivo è stato comunque dichiarato inammissibile per carenza di interesse e difetto di specificità.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla concorrenza e al diritto UE; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    Le censure sono state articolate come violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha scrutinato solo il terzo motivo come fondato.

  • art. 9, comma 3, d.l. 30 dicembre 2016 n. 244 conv. in L. 27 febbraio 2017 n. 19

    la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, ... si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017

    La norma è stata letta, sulla scorta di Cass. Sez. Un. n. 17541/2023, come disposizione di interpretazione autentica che ha prorogato la sospensione dell'efficacia delle fattispecie introdotte dall'art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207/2008 fino al 31 dicembre 2017.

  • art. 7-bis, comma 1, d.l. 10 febbraio 2009 n. 5 conv. in L. 9 aprile 2009 n. 33

    È richiamato come disposizione che aveva sospeso l'efficacia delle modifiche introdotte alla disciplina del noleggio con conducente.

  • art. 29, comma 1-quater, d.l. 20 dicembre 2008 n. 207 conv. in L. 27 febbraio 2009 n. 14

    Ha introdotto nella legge quadro sul NCC l'art. 5-bis; la Corte ha affermato che, nel periodo rilevante, la sua efficacia era sospesa e quindi la disposizione non era operante per fondare le sanzioni contestate.

  • art. 5-bis L. 15 gennaio 1992 n. 21

    La Corte ha ritenuto che, al momento dei fatti del 2015, la disposizione non fosse in vigore per effetto della sospensione della sua efficacia; pertanto non poteva costituire valida base delle sanzioni amministrative impugnate.

  • art. 3 L. 15 gennaio 1992 n. 21

    Le condotte contestate potrebbero integrare, in sede di rinvio, eventuali violazioni della disciplina previgente, vigente durante la sospensione dell'efficacia della riforma.

  • art. 11 L. 15 gennaio 1992 n. 21

    La Corte ha richiamato precedenti che interpretano il rapporto tra il diritto del NCC all'uso delle corsie preferenziali e la potestà regolamentare comunale, ammettendo regolamenti che subordinino il transito ad autorizzazione preventiva e ad ulteriori adempimenti.

  • art. 383 c.p.c.

    Usato come base per la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito di specificità del ricorso, ritenuto non soddisfatto sul primo motivo.

Massime di principio

  • Quando una disposizione introdotta da una riforma è coperta da sospensione di efficacia prorogata dal legislatore, le sanzioni fondate su quella disposizione non possono essere mantenute se la condotta è stata tenuta nel periodo di sospensione.
  • La verifica della sussistenza dell'illecito non si esaurisce nell'escludere la nuova norma sospesa, ma impone di accertare se i fatti integrino violazioni della disciplina previgente ancora vigente nel periodo considerato.
  • Nei servizi NCC, il riferimento legislativo all'uso delle corsie preferenziali e delle facilitazioni alla circolazione va coordinato con la potestà regolamentare dei Comuni, che possono subordinare l'accesso a preventivi adempimenti autorizzativi purché nel rispetto della normativa superiore e del diritto unionale.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando la censura investe un passaggio argomentativo che non costituisce la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La deduzione di errori processuali o di violazioni di legge in tema di documenti decisivi richiede specificità nella indicazione del documento, del suo contenuto e del momento di produzione, altrimenti il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileTributiContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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