Cassazione Penale, Sentenza n. 10573/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello per più censure: 1) presunta mancanza/insufficienza di motivazione rispetto ai capi 2 e 3; 2) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto all'affermazione di responsabilità per il capo 1 (contestando che le telefonate fossero state effettuate da una donna e che non vi fosse danno patrimoniale perché le riviste erano legittimamente vendute e consegnate); 3) medesima censura per il capo 3; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131bis cod. pen.; 5) diniego delle circostanze attenuanti generiche; 6) violazione del principio di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" e mancanza di motivazione complessiva.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Motivazioni principali: il capo 2 era già stato prosciolto in appello (difetto di interesse su quel capo); la Corte di appello poteva integrare la motivazione ritenuta "mancante" e in effetti aveva svolto adeguata motivazione sui capi contestati; i motivi 2 e 3 erano aspecifici e non avevano indicato puntuali travisamenti della prova: i giudici di merito avevano infatti documentato elementi concreti di collegamento con l'imputato (plici intestati alla ditta FCR del Cavalli, numeri di rivista e telefoni rinvenuti nella sede, utenze intestate al ricorrente) e avevano correttamente qualificato la condotta come truffa contrattuale anche se le riviste erano state materialmente consegnate; la causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa per abitualità della condotta (attività commerciale truffaldina, più reati della stessa indole); il diniego delle attenuanti generiche è legittimo perché il difensore non ha indicato elementi positivi specifici da valutare; la Corte di cassazione non ha potere di rivalutare le prove in assenza di manifesta illogicità della motivazione. In seguito alla declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende; nulla è stato liquidato alla parte civile per le spese del presente giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla motivazione e all'ambito strettamente necessario della deduzione in cassazione; il ricorso deve essere autosufficiente e contenere le censure pertinenti nei limiti richiesti
La mancanza assoluta di motivazione in sede di primo grado non rientra automaticamente tra le ipotesi tassative per la dichiarazione di nullità che impone la trasmissione degli atti: il giudice d'appello può integrare/redigere la motivazione sfruttando i poteri di piena cognizione
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede sia l'esiguità dell'offesa sia la non abitualità del comportamento; la abitualità (esclusiva della causa) ricorre se vi sono più reati della stessa indole o condotte reiterate, motivo per cui è stata esclusa nel caso di una 'attività commerciale truffaldina'
Le attenuanti generiche richiedono l'allegazione e la prova di elementi di segno positivo da parte della difesa; in mancanza di tali specifiche allegazioni il diniego motivato con l'assenza di elementi positivi è sufficiente
Fissazione del principio che la condanna richiede la prova oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte di cassazione però non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione delle fonti di prova salvo che la motivazione risulti manifestamente illogica e decisiva
Conseguenze dell'inammissibilità dell'impugnazione: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
art. 610 comma 5 e art. 611 cod. proc. pen.
art. 611 comma 1 e comma 1-bis richiamati
Regole sul rito camerale e sul contraddittorio scritto: nei giudizi di legittimità celebrati nelle forme del rito camerale la parte civile può ottenere liquidazione delle spese solo se ha fornito un contributo utile alla decisione tramite memorie scritte
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: rimandi generici e reiterazioni delle doglianze d'appello senza indicazione puntuale degli atti o del travisamento probatorio sono spesso inammissibili
- La mancanza di motivazione in primo grado non determina automaticamente la nullità: il giudice d'appello può integrare o redigere la motivazione sfruttando i poteri di piena cognizione
- La truffa contrattuale può sussistere anche quando il bene è materialmente consegnato o il pagamento avviene: il danno può consistere nell'assunzione di obblighi o pagamenti che non sarebbero stati effettuati senza i raggiri
- L'applicazione dell'art. 131bis richiede valutazione sia della tenuità dell'offesa sia della non abitualità della condotta; condotte ripetute e una "attività" difforme escludono la tenuità
- Per ottenere le attenuanti generiche il difensore deve indicare e documentare elementi positivi specifici; l'assenza di tali allegazioni legittima il diniego motivato
- La Corte di cassazione non rivede libere motivazioni di merito a meno che non risulti una manifesta illogicità o contraddittorietà decisiva nella motivazione impugnata
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato a spese e a una somma alla Cassa delle ammende; la parte civile ottiene spese in cassazione solo se ha effettivamente contribuito alla decisione con memorie significative
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