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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32672/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (donatario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da un fratello contro l'altro per ottenere la revocazione, per sopravvenienza di figli, di una donazione indiretta consistita nella dazione di euro 35.000 finalizzata all'acquisto di un immobile da adibire ad autofficina. Il convenuto sosteneva che la somma non fosse una liberalità, ma si inserisse in complessi rapporti economici familiari e derivasse a sua volta da disponibilità paterne. Il Tribunale accolse la domanda; la Corte d'appello confermò. In cassazione il soccombente dedusse: 1) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. per avere la Corte d'appello ritenuto abbandonate le prove istruttorie non specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni; 2) violazione degli artt. 347, comma 3, c.p.c. e norme di attuazione, per avere escluso la prova del deposito telematico delle memorie istruttorie; 3) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. per la ritenuta tardività di un documento prodotto in appello, dedotto come sopravvenuto o comunque non producibile prima per causa non imputabile; 4) violazione degli artt. 803 e 804 c.c. sulla revocazione per sopravvenienza di figli e sull'irrilevanza della mera conoscenza del concepimento; 5) violazione degli artt. 112 e 189 c.p.c. per asserita ultrapetizione nella statuizione sull'attribuzione del bene immobile al donante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo per sopravvenuta irrilevanza rispetto a una ratio autonoma, e ha accolto il terzo motivo, ritenendo apodittica la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la produzione documentale senza valutare la deduzione di non imputabilità della mancata produzione in primo grado. Ha poi rigettato il quarto motivo, affermando che la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli richiede l'effettiva nascita o conoscenza dell'esistenza del figlio e che la mera conoscenza del concepimento non è idonea a escludere l'azione; ha ritenuto assorbito il quinto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al giudice di merito per nuovo esame della prova documentale e, conseguentemente, della sussistenza della donazione indiretta e della revocazione.

Norme richiamate

  • art. 803 c.c.

    La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli presuppone l'assenza originaria di figli o discendenti e la successiva nascita o conoscenza della loro esistenza; la mera consapevolezza del concepimento non è equiparata alla conoscenza dell'esistenza in vita del figlio ai fini della disciplina generale dell'istituto.

  • art. 804 c.c.

    L'azione di revocazione non può essere proposta o proseguita dopo la morte del figlio o del discendente, a conferma che il presupposto dell'istituto è l'effettiva esistenza in vita del rapporto di filiazione o discendenza.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    In appello non sono ammessi nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile; il giudice deve valutare concretamente tale allegazione e non può limitarsi a un richiamo astratto della preclusione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi che la mancata reiterazione delle istanze istruttorie non possa essere interpretata come rinuncia; la Corte non ne ha tratto una diversa regola, ritenendo invece conforme al sistema la necessità di una specifica riproposizione in presenza di diniego istruttorio.

  • art. 111 Cost.

    La Corte esclude che la regola della specifica reiterazione delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni contrasti con il giusto processo o con la ragionevole durata, poiché consente di considerare acquisite le scelte processuali della parte e di delimitare le questioni ancora controverse.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla dedotta ultrapetizione; il motivo è rimasto assorbito e quindi non ha ricevuto una autonoma decisione di merito.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla dedotta ultrapetizione; la questione resta assorbita dall'accoglimento del terzo motivo.

  • art. 347, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione del deposito delle memorie istruttorie in appello; la censura è stata ritenuta irrilevante in presenza di un'altra autonoma ratio decisoria.

  • art. 36 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della prova del deposito telematico degli atti; non è stato necessario un vaglio autonomo per l'accoglimento della decisione.

  • art. 73 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della tracciabilità del deposito telematico; non è stato decisivo nel dispositivo.

  • art. 173 bis disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di fascicolo telematico e prova del deposito; non è stato decisivo nel dispositivo.

Massime di principio

  • In presenza di un esplicito diniego delle prove in primo grado, la parte che intenda mantenerle in causa deve reiterare specificamente le istanze istruttorie al momento della precisazione delle conclusioni; in difetto, opera in linea generale una presunzione di abbandono, superabile solo se dalla condotta processuale emerga in modo inequivoco la volontà di insistere sulle prove.
  • La mancata specifica riproposizione delle istanze istruttorie non viola di per sé il contraddittorio o il giusto processo, perché serve a cristallizzare le questioni ancora vive e a evitare la permanenza di richieste già ritenute superflue dal giudice istruttore.
  • In appello, la produzione di nuovi documenti è ammessa solo se la parte allega e dimostra la non imputabilità della mancata produzione in primo grado; il giudice di merito deve esaminare tale allegazione in concreto e motivare sul punto, non potendo limitarsi a dichiarare la tardività in modo apodittico.
  • La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli richiede la sopravvenuta nascita o la sopravvenuta conoscenza dell'esistenza del figlio; la semplice conoscenza del concepimento non equivale alla conoscenza dell'esistenza in vita del discendente e, da sola, non elimina il presupposto dell'azione.
  • Il secondo comma dell'art. 803 c.c. conferma che il concepimento già avvenuto al tempo della donazione non impedisce la revocazione, poiché ciò che rileva è la successiva venuta ad esistenza del figlio rispetto all'atto di liberalità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamento
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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