Cassazione Penale, Ordinanza n. 13022/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Con sentenza del 21/10/2024 il GIP del Tribunale di Torino, pronunciando ex art. 444 c.p.p., ha applicato all’imputato la pena concordata per un reato in materia di stupefacenti. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione censurando esclusivamente l’entità della pena concordata, in particolare la misura della diminuzione operata sulla pena base in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che tale doglianza non investisse l’illegalità della pena, ma solo profili di commisurazione, e dunque fosse inammissibile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo proposto riguardava la quantificazione della pena concordata e non l’illegalità della stessa. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso. La declaratoria di inammissibilità è stata resa de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
richiamato quale base procedurale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
consente il ricorso per cassazione solo per dedurre l'illegalità della pena; sono inammissibili le censure che riguardano il solo trattamento sanzionatorio e la sua commisurazione
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso
norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti per cui è stata applicata la pena
citato come reato oggetto del patteggiamento
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, il sindacato è limitato alla deduzione dell'illegalità della pena; non sono ammissibili doglianze che attengano alla sola quantificazione della pena o alla misura dello sconto concordato.
- L'illegalità della pena, ai fini dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ricorre solo quando la sanzione sia priva di base legale o ecceda, per specie o quantità, i limiti edittali previsti dall'ordinamento.
- Le censure sulla commisurazione della pena, anche se formulate come critica alla riduzione per attenuanti generiche, non integrano motivo ammissibile in sede di legittimità contro il patteggiamento.
- In presenza di ricorso inammissibile per mancanza di deduzioni sull'illegalità della pena, la Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano e condannare il ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, ove non escluda profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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