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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26892/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Grisantis deduceva erronea applicazione dell'art. 56 c.p. (tentativo), sostenendo che non risultassero atti idonei e non equivocabili e che la presenza sui camion, il nervosismo e la ricetrasmittente non configurassero il tentativo. Cappiello deduceva violazione dell'art. 587 c.p.p., lamentando che la Corte d'appello non avesse citato l'imputato non appellante e non gli avesse esteso gli effetti favorevoli della parziale riforma decisa in appello a favore dei coimputati.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Sul motivo di De Grisantis la Corte ha ritenuto il motivo generico e meramente reiterativo, confermando la motivazione della Corte territoriale circa la sussistenza di atti idonei (camion portati sul posto, recinzione tagliata, varco aperto, rinvenimento della merce il mattino dopo, presenza notturna vicino al magazzino, ricetrasmittente, nervosismo). Sul motivo di Cappiello la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'imputato non appellante non può ottenere in Cassazione l'estensione degli effetti favorevoli dell'appello proposto da altri, potendo far valere tali effetti in sede esecutiva mediante incidente di esecuzione. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria complessiva di euro 3.000,00; la decisione d'appello rimane sostanzialmente confermata.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Definisce il tentativo: rilevanza degli "atti idonei diretti in modo non equivoco" a commettere il reato; la Corte ha ritenuto che la serie di comportamenti (organizzazione mezzi, taglio recinzione, varco, presenza notturna, radio) integrasse atti idonei non equivoci.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Regola la citazione dell'imputato non appellante in appello; la Corte ha richiamato che la mancata citazione implica una valutazione negativa del giudice di merito circa l'estensibilità dei motivi e che il rimedio per l'imputato non appellante è l'incidente di esecuzione, non la Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte lo ha applicato per liquidare la sanzione di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 29408 del 14/06/2018 e altre)

    Sez. 6, n. 29408 del 14/06/2018, M.; Sez. 5, n. 17650 del 11/02/2004, Tresca; Sez. 2, n. 9022 del 26/03/1997, Passalacqua

    E' richiamato il principio consolidato che in tema di impugnazioni l'imputato non appellante non può proporre ricorso per cassazione per ottenere l'estensione in favore sua degli effetti dell'appello proposto da altri; tale questione va esperita, se del caso, mediante l'incidente di esecuzione.

Massime di principio

  • Per far valere davanti alla Cassazione la sussistenza del tentativo è necessario proporre censure specifiche e confrontarsi in modo puntuale con la motivazione di merito; motivi generici o mera reiterazione di deduzioni già svolte in appello sono inammissibili.
  • La valutazione degli "atti idonei diretti in modo non equivoco" è essenzialmente di merito: elementi come presenza notturna nei pressi del luogo del furto, mezzi predisposti per il trasporto, recinzione tagliata, ritrovamento della merce e uso di strumenti di comunicazione possono essere ritenuti, congiuntamente, idonei a integrare il tentativo.
  • L'imputato non appellante non può ottenere in Cassazione l'estensione automatica degli effetti favorevoli dell'appello promosso da altri: la via corretta per cercare di beneficiare di tali effetti è l'incidente di esecuzione in sede esecutiva, non il ricorso per cassazione.
  • Se si contesta in Cassazione la ricostruzione fattuale del giudice di merito occorre indicare specifici errori di diritto, travisamento di prova o difetti logici comprovabili; l'assenza di tale specificità porta all'inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità espone i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p., quindi va valutato il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso privo di concreta novità giuridica.

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