Cassazione Penale, Sentenza n. 1338/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Lagonegro che confermava la condanna per lesioni personali e minaccia; il ricorrente articolava quattro motivi: (1) tardività della costituzione della parte civile e violazione di norme processuali (artt. 79, 484, 546, ecc.); (2) contestazione del nesso causale e dell'elemento soggettivo (dol o eventuale) in relazione alla spinta che avrebbe provocato la caduta della vittima; (3) invocazione della legittima difesa, dell'eccesso colposo, dell'attenuante della provocazione, dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche; (4) diniego della rinnovazione dell'istruttoria per acquisire le deposizioni di testimoni (art. 603 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto preclusa la questione sulla tardività della costituzione della parte civile perché non sollevata nella prima udienza dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti; sul secondo e terzo motivo ha ritenuto generica o infondata la censura, confermando che i giudici di merito hanno correttamente ricostruito i fatti e possono ritenere il dolo eventuale per avere accettato il rischio mediante la spinta; ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. ai reati di competenza del giudice di pace; il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché i testi erano già conoscibili nel primo grado. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 2.500,00 (oltre accessori di legge).
Norme richiamate
Disciplina l'accertamento della regolare costituzione delle parti: la corte ha richiamato il principio secondo cui le questioni sulla costituzione della parte civile devono essere sollevate immediatamente dopo il primo accertamento; se non sollevate, sono precluse nelle udienze successive e non rilevabili in sede di impugnazione.
art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che le questioni preliminari, comprese quelle sulla costituzione della parte civile, devono essere poste subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e decise immediatamente; la Corte ha invocato questo principio per dichiarare precluso il primo motivo.
art. 603, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Comma 2 riguarda la rinnovazione per prove sopravvenute o scoperte dopo il primo grado; la Corte ha ritenuto che i testi indicati non fossero 'sopravvenuti' ma già noti nel primo grado, quindi il diniego della rinnovazione era corretto.
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte richiamando la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la norma è inapplicabile ai reati di competenza del giudice di pace, rendendo manifestamente infondato il relativo motivo.
Norma sulle circostanze attenuanti per incensuratezza: la Corte ha ritenuto che la sola incensuratezza, come prospettata dal ricorrente, non fosse sufficiente per la concessione delle generiche.
Stabilisce la rifusione delle spese in favore della parte civile soccombente; la Corte ha condannato il ricorrente a rifondere le spese liquidate alla parte civile.
La Corte, richiamando la norma che prevede il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili, ha fissato l'importo in euro 3.000,00; nella sentenza compare una richiamo testuale parzialmente confuso ma la funzione è quella della sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La costituzione della parte civile deve essere tempestiva: se la regolarità delle parti è stata già accertata in prima udienza, le questioni sulla tardività della costituzione vanno sollevate immediatamente; altrimenti sono precluse e non rilevabili in cassazione.
- In sede di legittimità non è possibile riformare la valutazione del giudice del merito che si fonda sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove: le censure che richiedono una rivalutazione integrale del materiale probatorio sono inammissibili o infondate.
- Quando la condotta (es. una spinta) determina la caduta di una persona, i giudici di merito possono ritenere sussistente il dolo eventuale se è logicamente desumibile che l'agente abbia accettato il rischio di causare lesioni.
- Le cause di non punibilità previste dall'art. 131-bis c.p. possono essere precluse per ragioni di competenza: verificare sempre se la normativa è applicabile al giudice competente (es. giudice di pace).
- La rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p. è consentita per prove sopravvenute o scoperte dopo il primo grado; non è invece ammessa per testimonianze già conoscibili nel primo grado.
- Le attenuanti generiche e la legittima difesa richiedono una motivazione fattuale adeguata del giudice di merito; invocarle in appello o in cassazione senza offrire una diversa, convincente ricostruzione probatoria difficilmente è efficace.
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