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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41793/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede di riesame ex art. 310 c.p.p., ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per incompatibilità con lo stato di detenzione dovuta a patologia al ginocchio e necessità di intervento chirurgico. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazione di legge (art. 299, comma 4-ter c.p.p. e art. 275, comma 4-bis c.p.p.), sostenendo che il Tribunale non aveva disposto gli accertamenti medici peritali obbligatori, nonostante la documentazione sanitaria e le diagnosi specialistiche allegate dimostrassero l'urgenza e l'incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione intramuraria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro (art. 309, comma 7 c.p.p.). La Corte ha censurato il giudice del riesame per avere fatto una valutazione sulla compatibilità delle cure in carcere basata solo su dati documentali statici, senza disporre l'accertamento peritale previsto dall'art. 299, comma 4-ter c.p.p., ed ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite sull'obbligatorietà di tale accertamento quando si prospetti incompatibilità con la detenzione. È stato inoltre disposto che copia della decisione sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p. e che, in caso di diffusione del provvedimento, siano omessi i dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Norme richiamate

  • art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.

    Disciplina l'accertamento medico-legale nel procedimento cautelare; la Corte interpreta tale disposizione come obbligatoria quando sia prospettata una condizione di salute che potrebbe essere incompatibile con la detenzione, imponendo al giudice di disporre una perizia contraddittoria prima di decidere sulla revoca o sostituzione della misura.

  • art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    Prevede l'ipotesi di incompatibilità tra misure cautelari e condizioni di salute; la Corte richiede che l'accertamento peritale fornisca il parametro oggettivo necessario per confrontare il diritto alla salute con le esigenze cautelari.

  • art. 310, cod. proc. pen. (richiamo procedura d'appello/ riesame)

    Norma richiamata in relazione al procedimento di riesame del provvedimento cautelare che ha originato l'impugnazione; qui contestata l'ordinanza resa in sede di riesame.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Stabilisce la competenza per il nuovo giudizio in caso di annullamento con rinvio; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro ai sensi di tale norma.

  • art. 94, disposizioni di attuazione c.p.p., commi 1-ter e 1-bis

    Prevedono l'obbligo di trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario della decisione di gravame quando da essa non consegue la rimessione in libertà; la Corte ha ordinato la trasmissione per gli adempimenti conseguenti.

  • art. 284, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato dal Tribunale nel rigetto della richiesta di sostituzione con ricovero in struttura privata; la Corte evidenzia che l'ipotesi non è contemplata per la sostituzione della misura come prospettata dal ricorrente.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Norma sulla tutela dei dati personali; la Corte ha disposto l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • Cost., artt. 2 e 32

    Rilevate come principi costituzionali relativi alla tutela della persona e alla salute; la Corte sottolinea la rilevanza costituzionale del diritto alla salute nel bilanciamento con le esigenze cautelari.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, artt. 2 e 3

    Richiamati in relazione alla protezione della vita e al divieto di trattamenti inumani o degradanti; influenzano l'interpretazione cautelare della tutela della salute del detenuto.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 3 del 17/02/1999 (Femia)

    Principio consolidato secondo cui l'accertamento medico è obbligatorio nel procedimento di valutazione della compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione; la Corte lo riprende come parametro vincolante.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 51652 del 09/11/2016 (Brunetti)

    Precedente che ha annullato un provvedimento di rigetto che disattendeva conclusioni peritali senza motivazione specifica; richiamato per l'obbligo di motivare la scelta del giudice quando non si accolgono le valutazioni medico-legali.

Massime di principio

  • Quando il difensore prospetta incompatibilità tra stato di salute e detenzione (con documentazione medica), il giudice che non intenda accogliere la richiesta è tenuto a disporre l'accertamento medico-legale ex art. 299, comma 4-ter c.p.p.
  • Il giudice non può limitarsi a una valutazione 'statica' o astratta della documentazione sanitaria: se contesta le conclusioni dei periti della difesa deve motivare specificamente il perché e, di norma, nominare un perito giudiziario peritale.
  • L'obbligatorietà della perizia non determina un automatismo favorevole al detenuto: solo dopo l'accertamento peritale il giudice può confrontare in sede motivata le esigenze della cautela con il diritto alla salute e decidere sulla revoca o sostituzione della misura.
  • La mera disponibilità di cure o l'inserimento nelle liste di attesa non sostituiscono l'accertamento tecnico-scientifico richiesto quando la situazione è indicata come ingravescente o richieda interventi tempestivi.
  • Il ricorrente deve documentare con chiarezza la diagnosi, le indicazioni terapeutiche e l'urgenza (cartella clinica, referti specialistici, prescrizioni chirurgiche) per innescare l'obbligo del giudice di disporre la perizia.
  • In presenza di decisioni non favorevoli, è opportuno chiedere espressamente l'effettuazione della perizia e, in caso di rigetto senz'essa, impugnare per vizio di motivazione e violazione procedurale invocando la giurisprudenza delle Sezioni Unite.

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